Normativa di riferimento
Capo VI D.Lgs. n°151/2001
Art. 17 c. 10 C.C.N.L. integr. 14/9/2000
Art. 33 legge n° 104/92
Art. 20 legge n° 53/2000
Circ. INPS n° 109/2000
Circ. INPS n° 118/2009
I riposi (c.d per allattamento) possono essere utilizzati entro il primo anno di età del bambino nella misura di due periodi di un’ora ciascuno al giorno se l’orario di lavoro giornaliero è almeno di 6 ore e di un periodo di un’ora se l’orario stesso è inferiore a 6 ore.
I due periodi possono essere fruiti separatamente o cumulati nell’arco della giornata ma non si possono frazionare in mezze ore.
Il diritto a tali riposi è esteso al padre lavoratore, in alternativa alla madre, nei seguenti casi:
a) quando i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) quando la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre;
Il padre lavoratore dipendente, salvi i casi di affidamento esclusivo del figlio, morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della madre, può beneficiare dei periodi di riposo a partire dal giorno successivo il terzo mese di vita del bambino.
Tale diritto non è riconosciuto al padre se la madre sta usufruendo dell’astensione obbligatoria o del congedo parentale.
Nell’ipotesi del punto c) è riconosciuto al padre il diritto ai riposi anche quando la madre, lavoratrice, non abbia la qualifica di “dipendente” ma sia comunque una lavoratrice autonoma, libera professionista, parasubordinata, a domicilio, domestica, casalinga (novità introdotta dalla circolare INPS n. 118/2009).
In caso di parto plurimo i periodi di riposo spettanti durante il primo anno di vita del bambino sono raddoppiati e le ore aggiuntive, fermo restando il limite complessivo, possono essere fruite anche dal padre contemporaneamente alla madre.
Le ore aggiuntive (2 ore o 1 ora a seconda dell’orario giornaliero di lavoro) possono essere riconosciute al padre anche durante i periodi di congedo parentale della madre.
Iter procedurale
La dipendente dovrà presentare la richiesta alla U.O. B.2 “Servizi del personale” tramite il proprio ufficio di appartenenza, in quanto il responsabile del servizio dovrà apporre il visto di autorizzazione.
Nel caso di raddoppio delle ore di allattamento a seguito di parto plurimo, è necessario che venga specificato se i riposi siano fruiti per intero dallo stesso genitore; nel caso la fruizione sia suddivisa tra entrambi i genitori lavoratori dipendenti, è necessaria l’attestazione del datore di lavoro dell’altro genitore circa i periodi di riposo effettuati.
Qualora la richiesta dei riposi sia presentata dal padre lavoratore, è necessaria una dichiarazione di rinuncia ai riposi stessi da parte della madre lavoratrice per il periodo in cui tale beneficio sarà utilizzato dal padre.
Nel caso la madre sia lavoratrice dipendente, la suddetta dichiarazione dovrà essere confermata da parte del datore di lavoro della stessa.
Trattamento economico
Intera retribuzione.
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Riposi per genitori adottivi o affidatari
Il diritto ai riposi di cui al punto precedente è esteso anche ai genitori adottivi o affidatari fino al compimento del primo anno di età del bambino. La Corte Costituzionale, con sentenza n° 104 del 2003, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 1521/2001 stabilendo, quindi, il diritto alla fruizione dei permessi, da parte dei genitori adottivi o affidatari, anche nel corso del primo anno di ingresso in famiglia del bambino.
In caso di adozione o affidamento di più bambini, anche non fratelli, entrati in famiglia anche in date diverse, che abbiano ciascuno meno di un anno di età, i genitori adottivi o affidatari hanno diritto al raddoppio delle ore di riposo, analogamente ai genitori naturali, fino al compimento del primo anno di età dei gemelli o, se di età diversa, di uno dei due bambini.
Riposi per i genitori di figli minori con handicap in situazione di gravita’
Ai sensi dell’art. 33 della legge 104/92, come modificato dagli artt. 19 e 20 della legge 53/2000, è data ai genitori di figli minori con handicap in situazione di gravità, anche se adottivi o affidatari, la possibilità di fruire, in alternativa al prolungamento del congedo parentale, di riposi orari fino a tre anni di età del bambino, a condizione che questi non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
Il diritto a tali riposi è riconosciuto ad un genitore anche qualora l’altro ne sia escluso (perché, ad esempio, è casalingo/a, non svolge attività lavorativa ecc…).
Le ore giornaliere di riduzione di orario sono da rapportare alla durata dell’orario di lavoro e pertanto, come nel caso dei riposi per allattamento, la riduzione è di 2 ore se l’orario è pari o superiore a 6 ore giornaliere e di 1 ora se l’orario è inferiore a 6 ore.
Fino ad un anno di età i riposi coincidono con quelli degli artt. 39 e 40 D. Lgs. 151 e sono pertanto soggetti alla disciplina che regola tale istituto. In particolare: se li usa la madre, il padre può utilizzare il congedo parentale. Se invece la madre utilizza il congedo parentale, il padre non può fruire di tali permessi. In sostanza, quindi, il beneficio è fruibile – in alternativa al prolungamento del congedo parentale – a partire dal compimento del primo anno ed entro il terzo anno di età del bambino.
In questo periodo gli stessi riposi spettano in maniera alternativa tra i due genitori lavoratori, ma l’utilizzo di questi da parte di un genitore non esclude che l’altro possa godere contemporaneamente del congedo parentale previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 151/01 eventualmente ancora spettategli.