Aspettativa per amministratori locali

Normativa di riferimento
Artt. 77 e 81 D.Lgs. 18.8.2000 n° 267

I dipendenti chiamati a svolgere funzioni di amministratori locali, quali i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento, possono chiedere di essere collocati in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.

Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

A tale forma di aspettativa non si applica il divieto di cumulo previsto dall’art. 14 del C.C.N.L. integrativo 14.9.2000.

Iter procedurale

Il dipendente interessato all’aspettativa è tenuto a presentare istanza alla U.O. B.2 “Servizi del personale”, tramite il Settore di appartenenza, unitamente a copia del provvedimento di nomina o di elezione.

Alla scadenza del mandato o al termine della legislatura il dipendente riprenderà immediatamente servizio presso il proprio ufficio.

Trattamento economico e previdenziale

Durante l’aspettativa non viene corrisposta alcuna retribuzione.

L’aspetto relativo agli oneri previdenziali per il periodo di aspettativa è disciplinato per alcune categorie di amministratori dall’art. 86 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267.