Aspettativa per servizio militare

Normativa di riferimento
Art. 9 C.C.N.L. integr. 14/9/2000

Il lavoratore chiamato ad adempiere gli obblighi di leva o richiamato alle armi per qualunque esigenza delle Forze Armate, nonché colui che effettua l’arruolamento volontario per anticipare il servizio militare obbligatorio, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del servizio militare, senza percepire la retribuzione.

Agli obiettori di coscienza che prestano servizio civile si applica la stessa disciplina.

Tale periodo di aspettativa produce sul rapporto di lavoro tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

Per il personale a tempo determinato la conservazione del posto cesserà con la scadenza del contratto individuale di lavoro.

Il lavoratore deve riprendere servizio entro 15 giorni dal congedo o dall’invio in licenza illimitata in attesa di congedo; alla scadenza di tale termine il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto all’indennità di preavviso da parte del dipendente, salvo che non sussistano comprovati motivi di impedimento che lo stesso dipendente è tenuto a documentare.

Iter procedurale

Il lavoratore deve presentare istanza alla U.O. B.2 “Servizi del personale”, unitamente copia del provvedimento dell’autorità Militare indicante la data di inizio del servizio militare o del periodo di richiamo.

Al rientro in servizio il dipendente è tenuto a presentare sempre alla U.O. B.2 “Servizi del personale” copia del congedo o altra certificazione dell’Autorità Militare dalla quale risulti la durata del servizio e la data in cui lo stesso è terminato.

Trattamento economico

Durante l’assenza per servizio militare o per servizio sostitutivo civile non spetta alcuna retribuzione.
Al dipendente richiamato alle armi l’Amministrazione comunale corrisponderà l’eventuale differenza tra il trattamento economico erogato dall’Amministrazione militare e quello di base in godimento presso l’Amministrazione stessa.