Normativa di riferimento
Capo V del D.Lgs. 26/3/2001 n° 151 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 115/2003
Art. 17 C.C.N.L. integr. 14/9/2000
Art. 6 legge 903/77
Art. 39 quater legge 184/83 (come modificata dalla legge n° 476/98)
Art. 33 legge n° 104/92
Circ. Dip. F.P. n° 14 del 16/11/2000
Circ. INPDAP n° 49/2000
Circ. INPS n° 133/2000
Circ. INPS n° 97/2001
Ministero del Lavoro nota n. 3004/2006
Il diritto di astenersi dal lavoro (congedo parentale, ex astensione facoltativa) previsto dall’art. 32 del D.Lgs. n°151/2001, è riconosciuto ad entrambi i genitori.
Le nuove disposizioni prevedono inoltre che nei primi otto anni di vita di ciascun bambino i genitori possono astenersi dal lavoro per un periodo complessivo, continuativo o frazionato, di 10 mesi elevabili ad 11 nel caso che il padre, dopo essersi astenuto dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, anche frazionati, intenda fruire di ulteriori periodi.
Durata dei periodi di congedo parentale:
periodi individuali (fruiti da parte di uno dei due genitori):
– madre: non superiore a 6 mesi
– padre (anche se la madre non è lavoratrice): non superiore a 7 mesi
– “genitore solo”: 10 mesi (la condizione di “genitore solo” si verifica: nel caso di morte dell’altro genitore, di abbandono del figlio o di affidamento esclusivo ad un solo genitore, nel caso di non riconoscimento del figlio da parte di un genitore)
periodi complessivi (fruiti da parte di entrambi i genitori)
In caso di fruizione da parte di entrambi i genitori, il periodo massimo complessivo tra i due non è pari alla somma dei periodi massimi individuali , ma è limitato a 11 mesi (10 mesi se la madre è lavoratrice autonoma). Esempio: 6 mesi la madre e 5 mesi il padre; oppure 5 mesi la madre e 6 mesi il padre; oppure 4 mesi la madre e 7 mesi il padre.
NB: madre e padre possono fruire del congedo parentale anche contemporaneamente e il padre lo può utilizzare anche durante l’astensione obbligatoria della madre e/o durante la fruizione dei riposi orari della madre.
In caso di parto gemellare o plurigemellare, ciascuno dei genitori ha diritto a fruire, per ogni nato, del numero di mesi di congedo parentale previsti dall’art. 32 del D.Lgs. 151/2001 e sopra riportati.
I periodi di congedo, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi e non lavorativi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche in caso di fruizione frazionata, laddove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dall’effettivo ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. Al riguardo si precisa che il lavoratore è tenuto a rientrare concretamente sul posto di lavoro e quindi il congedo ordinario o altra legittima forma di assenza non costituiscono “effettivo ritorno al lavoro”.
Interruzione della fruizione del congedo parentale
Il periodo di congedo parentale si interrompe:
1) in caso di malattia del genitore che ne fruisce;
2) in caso di malattia del bambino.
Per interrompere la fruizione del periodo di congedo parentale, il lavoratore/la lavoratrice deve presentare la domanda allegando l’idonea certificazione.
Per poter fruire dei periodi di congedo parentale non utilizzati per i motivi di cui sopra il lavoratore deve presentare una nuova domanda rispettando i termini più avanti indicati.
Nei confronti del personale a tempo indeterminato con rapporto di lavoro part-time di tipo non orizzontale il suddetto congedo spetta per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi.
Per il personale a tempo determinato, nel rispetto dei limiti individuali e complessivi previsti per tale congedo, sarà tenuto conto dei periodi eventualmente fruiti prima dell’attuale rapporto di lavoro, e la fruizione del congedo stesso non potrà eccedere la durata del rapporto di lavoro.
Iter procedurale
Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, la lavoratrice madre o il lavoratore padre devono presentare la relativa domanda alla U.O. B.2 “Servizi del personale”, vistata dal responsabile del servizio, con l’indicazione della durata, almeno 15 giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione; farà fede al riguardo la data di registrazione della domanda presso il protocollo.
La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni.
Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
In presenza di particolari e comprovate situazioni che rendano oggettivamente impossibile il rispetto del suddetto termine, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
Nel caso in cui l’altro genitore sia lavoratore dipendente, è necessario che venga da questi fornita una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 relativa agli eventuali periodi di congedo parentale fruiti ed alla corrispondente retribuzione percepita.
Qualora l’altro genitore sia lavoratore autonomo o non sia lavoratore, il richiedente è tenuto a dichiarare, ai sensi del citato D.P.R. n° 455/2000 e sotto sua responsabilità penale in caso di dichiarazione falsa o mendace, che l’altro non ha diritto a fruire del congedo parentale.
Il personale a tempo determinato, fermi restando gli altri adempimenti procedurali, dovrà allegare alla domanda di congedo parentale una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, attestante gli eventuali periodi di astensione utilizzati in precedenza da entrambi i genitori.
Nel caso in cui il dipendente, nell’anno precedente, abbia percepito un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione, lo stesso è tenuto a presentare una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n° 455/2000 nella quale attesti, sotto sua responsabilità penale, in caso di dichiarazione falsa o mendace, il reddito imponibile percepito nell’anno di riferimento, onde poter fruire del trattamento economico più favorevole previsto dall’art. 34 del D.Lgs. 151/01.
Trattamento Economico e Contributivo
– fino al 3° anno di vita del bambino:
un periodo massimo di 6 mesi, (in caso di parto plurimo 6 mesi per ciascun figlio) computato complessivamente tra i due genitori, è così retribuito:
i primi 30 giorni sono retribuiti per intero, come disposto dall’art. 17 comma 5 del C.C.N.L 14.9.2000, e non riducono le ferie;
restanti periodi, fino a concorrenza del suddetto limite di sei mesi (dodici mesi in caso di parto gemellare), sono retribuiti al 30% e sono coperti da contribuzione figurativa.
ulteriori periodi:
1)retribuzione al 30% nell’ipotesi in cui il reddito individuale dell’interessato, determinato secondo i criteri in materia di limiti reddituali per l’integrazione al minimo, sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, e contribuzione figurativa;
2)nessuna retribuzione, nel caso in cui il reddito individuale sia superiore al limite sopraddetto (art. 34 D.Lgs. 151/01);
– dal 3° all’8° anno di vita del bambino:
i periodi di astensione facoltativa usufruiti dopo il 3° anno fino al compimento dell’8° sono retribuiti come ai sopraindicati punti 1) e 2).
Al di fuori dei primi sei mesi usufruiti fino al 3° anno di età, tutti i restanti periodi di congedo parentale, indipendentemente dal reddito individuale, sono coperti da contribuzione figurativa calcolata attribuendo come valore retributivo il 200 % del valore massimo dell’assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento (art. 35 c. 2 D.Lgs. n. 151/01).
Tutti i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e, tranne il periodo di 30 giorni retribuiti per intero, comportano la riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità.
N.B. – Ai fini del calcolo del congedo parentale cui ciascun genitore ha diritto fino all’8° anno di vita del bambino, nel rispetto dei limiti generali ed individuali fissati dal D.Lgs. 151/01, concorrono per intero tutti i periodi in precedenza utilizzati fin dalla nascita del bambino stesso.
Quanto sopra indicato vale anche per il personale a tempo determinato.
Congedo parentale in caso di adozione o di affido
Ai sensi dell’art. 36 – comma 1 del D.Lgs.n° 151/2001 le nuove disposizioni sul congedo parentale trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.
I limiti, sia individuali che complessivi, nonché tutte le disposizioni e le modalità previste per l’utilizzo del congedo parentale da parte dei genitori naturali sono estese anche ai genitori adottivi o affidatari, con le seguenti precisazioni:
Qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età non superiore a 6 anni, il diritto a fruire del congedo parentale può essere esercitato fino al compimento dell’8° anno di età con l’intesa che nei primi tre anni dall’ingresso del bambino nella famiglia, e comunque non oltre il 6° anno di età, spetta, per tale astensione, lo stesso trattamento economico e contributivo previsto in favore dei genitori naturali fino al 3° anno di vita del figlio (artt.36 e 37 T.U);
Qualora invece, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra 6 e 12 anni, il diritto ad astenersi dal lavoro può essere esercitato solo nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. In tale caso il trattamento economico e contributivo è quello previsto in favore dei genitori naturali fino al terzo anno di vita del figlio.
I genitori adottivi di minori stranieri hanno diritto al congedo parentale per il minore che, al momento dell’adozione o dell’affidamento, non abbia superato i dodici anni di età (circolare INPS n°97 del 7/5/01). Per il trattamento economico si applicano i criteri del punto A.
Congedo parentale per genitori di figli minori con handicap in situazione di gravità
Fermo restando il diritto a fruire del congedo parentale previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 151/2001, l’art. 33 – 1° comma della legge n° 104/92 consente ai genitori, anche adottivi o affidatari, di minore con handicap in situazione di gravità di prolungare l’astensione dal lavoro, con indennità pari al 30% della retribuzione, fino al compimento del 3° anno di età del figlio o della figlia disabile, a condizione che questi non sia ricoverato/a a tempo pieno presso istituti specializzati.
Il prolungamento del congedo parentale alternativo all’utilizzo dei riposi giornalieri retribuiti previsti dal 2° comma dello stesso art. 33, è riconosciuto al genitore lavoratore anche qualora l’altro non ne abbia diritto.
L’autorizzazione a fruire di tale beneficio è subordinata alla presentazione da parte del/la dipendente del verbale di visita medico-legale per l’accertamento dell’handicap, effettuata presso la competente Commissione A.S.L. secondo le disposizioni previste dall’art. 4 della legge n° 104/92, dal quale risulti lo stato di handicap grave del bambino/a interessato.
La possibilità per il singolo genitore di fruire del congedo suddetto decorre dal momento in cui termina virtualmente – e può o meno coincidere con l’avvenuto godimento effettivo – il periodo di congedo parentale allo stesso riconosciuto dall’art. 32 del D.Lgs. 151/2001 (ad es: se la madre è lavoratrice non avente diritto all’astensione facoltativa e, quindi, al suo prolungamento, il padre può fruire del prolungamento dal giorno successivo alla scadenza del proprio periodo “teorico” di astensione – 7 mesi – decorrente dalla fine dell’astensione obbligatoria della madre). (Cfr. Circ. INPS n° 133 del 17.7.2000).
Qualora ambedue i genitori siano lavoratori, non è consentito agli stessi fruire contemporaneamente del prolungamento del congedo parentale; l’utilizzo di tale beneficio da parte di un genitore non esclude invece che l’altro possa godere allo stesso tempo della “normale” astensione ex art.32 D.Lgs. 151/2001, eventualmente ancora spettantegli.
Tali periodi di astensione dal lavoro sono retribuiti al 30%, sono computati nell’anzianità di servizio, comportano la riduzione delle ferie e della 13^ mensilità e sono coperti da contribuzione figurativa.