Normativa di riferimento
Art. 17 D. Lgs. N° 151/2001
art. 15 del D.L. n. 5/2012
L’interdizione anticipata dal lavoro per uno o più periodi antecedenti l’inizio dell’astensione obbligatoria per gravidanza può essere disposta dall’Ispettorato del Lavoro con specifico provvedimento.
A decorrere dal 1° aprile 2012, così come previsto dal D.L. n. 5/2012 (c.d. Decreto semplificazioni) viene modificato l’art. 17 del D.Lgs. 151/2001 ed in particolare il comma 3 secondo il quale “alla ASL è devoluta, in via esclusiva, tutta la procedura di interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forma morbose, compresa l’adozione del provvedimento finale di astensione sino a tale data di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro.
L’astensione dal lavoro della dipendente decorrerà dalla data del suddetto provvedimento che ne è condizione essenziale.
Iter procedurale
La dipendente è tenuta a comunicare l’assenza dal servizio al proprio ufficio all’inizio dell’orario di lavoro del primo giorno in cui si verifica.
Nei tre giorni successivi la stessa farà pervenire un certificato medico e copia della ricevuta rilasciata dall’Ispettorato, per richieste effettuate entro il 31 marzo 2012, dalla ASL per richieste effettuate dal 1° aprile 2012 in poi, circa la presentazione della richiesta di interdizione anticipata dal lavoro.
L’ufficio di appartenenza della lavoratrice trasmetterà immediatamente alla U.O. C.1 “Servizi del personale” – tale documentazione nonché, quando ne verrà in possesso, copia del provvedimento di autorizzazione rilasciato dall’Ispettorato del Lavoro o dalla ASL secondo le date di presentazione della richiesta.
Trattamento Economico
Intera retribuzione.
Tale periodo è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità ed alle ferie.
modello per la comunicazione della interdizione dal lavoro per gravidanza a rischio