Normativa di riferimento
Artt. 21 e 22 del C.C.N.L. del 6/7/95
Art. 10 bis del C.C.N.L. 14/9/2000
In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per il periodo complessivo già previsto per la malattia dall’art. 21- commi 1 e 2 del C.C.N.L. 6/7/95 (18 mesi + 18 mesi), ma senza decurtazione della retribuzione.
Qualora l’assenza dovesse protrarsi oltre tale limite e nel caso in cui il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro, ma non alle mansioni del profilo di appartenenza, l’Ente, compatibilmente con la disponibilità in pianta organica, può utilizzarlo in mansioni equivalenti a quelle del profilo, rivestito nell’ambito della stessa categoria, oppure, previo consenso del dipendente stesso, anche in mansioni proprie del profilo professionale riconducibile alla categoria inferiore, come previsto dall’art. 4 comma 4 della Legge n. 68/99.
Nel caso in cui un dipendente risultasse al momento dell’assunzione non disabile e acquisisca in un secondo momento, per infortunio sul lavoro o malattia dovuta a causa di servizio, eventuali disabilità, trova applicazione l’art. 1, comma 7, della Legge n. 68/99 come disposto dall’art. 10 – bis del C.C.N.L. integrativo del 14.09.2000.
Fermo restando quanto previsto dalle norme contrattuali di riferimento, per l’ulteriore periodo di assenza dal servizio non spetta alcuna retribuzione.
Iter procedurale
Il dipendente che incorra in infortunio sul lavoro o infortunio “in itinere” è tenuto a darne immediata comunicazione alla U.O. C.1 “Servizi del personale” e C.2 “Trattamento economico del personale producendo allo stesso tempo il certificato del Pronto Soccorso o del proprio medico.
Il certificato redatto sull’apposito modulo INAIL dovrà essere accompagnato anche dall’ apposito modello compilato e firmato dal responsabile del servizio. Tutta la documentazione, prima di essere consegnata alle UU.OO. di cui sopra, dovrà essere protocollata con il protocollo generale.
Le certificazioni mediche dovranno essere sempre in originale e, in caso di prolungamento dell’infortunio, i periodi certificati, con apposita modulistica INAIL, dovranno susseguirsi cronologicamente.
Restano immutati gli adempimenti previsti a carico della U.O. C.2 “Trattamento economico del personale”, sia per la denuncia di ogni infortunio all’I.N.A.I.L. ed alla Autorità di Pubblica Sicurezza, sia per quanto concerne l’invio dei certificati relativi all’eventuale prolungamento dell’infortunio medesimo.
Dopo un periodo di assenza per infortunio il dipendente, al suo rientro in servizio, dovrà presentare un certificato medico attestante la chiusura dell’infortunio medesimo.
Trattamento economico
Nell’ambito dei 36 mesi per i quali è prevista la conservazione del posto, durante le assenze dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia dipendente da causa di servizio spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 21 – comma 7, lettera a) del C.C.N.L. 6/7/95 comprensiva del trattamento economico accessorio come determinato dalla tabella n° 1 allegata allo stesso C.C.N.L.
Qualora l’assenza per infortunio si prolunghi oltre il suddetto limite, al dipendente non spetta alcuna retribuzione.