Normativa di riferimento
Art. 4 – c. 2 legge n° 53/2000 e art. 42 comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001;
Art. 18 – c. 1 C.C.N.L. integr. 14.9.2000;
Decreto ministeriale n° 278 del 21.7.2000;
Circolare I.N.P.S. N°138 del 10/07/2001
La lavoratrice e il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono richiedere un periodo di congedo per gravi e documentati motivi attinenti la situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’art. 433 del codice civile (“persone obbligate agli alimenti”) anche se non conviventi, nonché di portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
Il congedo può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell’arco della vita lavorativa.
Il limite dei due anni si computa secondo il calendario comune, calcolando i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di congedo; le frazioni di congedo inferiori al mese si sommano tra di loro e si considera raggiunto il mese quando la somma delle frazioni corrisponde a trenta giorni.
Per gravi motivi si intendono:
– le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone sopra indicate;
– le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza delle persone sopra indicate;
– le situazioni di grave disagio personale, a esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
– le situazioni, riferite agli stessi soggetti ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:
patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche sopra specificate o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
Poiché la durata del congedo è riferita all’intera vita lavorativa, il personale neo assunto presso il Comune di Lucca, che abbia prestato attività lavorativa presso altro soggetto pubblico o privato, nonché il personale trasferito per mobilità presso lo stesso Comune, è tenuto a presentare alla U.O. C.1 “Servizi del personale” un attestato del precedente datore di lavoro circa gli eventuali periodi di congedo già utilizzati, onde rendere possibile la quantificazione del residuo diritto di ciascuno al congedo medesimo.
Per quanto riguarda il personale a termine il datore di lavoro può negare il congedo per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della normativa suddetta.
Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, ma non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Nell’ambito di tale congedo va ricompreso anche quello per assistenza ad un soggetto con handicap in situazione di gravità, previsto dall’art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001.
La suddetta norma stabilisce infatti che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4 – comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all’art. 33 – commi 1, 2 e 3 della predetta legge n.104/92 per l’assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro 60 giorni dalla richiesta.
Durante il periodo di congedo richiesto a tale titolo il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.
Il medesimo congedo, fruito alternativamente da entrambi i genitori, anche adottivi, non può superare la durata complessiva di due anni e, come detto in precedenza, è computato nel limite massimo individuale di due anni nell’arco della vita lavorativa posto dall’art. 4 – comma 2 della stessa legge n° 53/2000 per i permessi “per gravi e documentati motivi familiari”.
Durante i periodi nei quali viene fruito tale congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all’art. 33 della legge n° 104/92, fatte salve le disposizioni previste dai commi 5 e 6 del medesimo articolo.
Iter procedurale
Il dipendente interessato presenta la richiesta di congedo motivata e con la documentazione del caso al proprio ufficio.
Il Responsabile del Settore dipartimentale di appartenenza del richiedente trasmetterà tempestivamente alla U.O. C.1 “Servizi del personale” la richiesta medesima esprimendo al riguardo un parere sulla concedibilità del congedo in relazione alle esigenze organizzative e di servizio dell’ufficio. La U.O. C.1 “Servizi del personale” entro dieci giorni dalla richiesta dovrà esprimersi sulla stessa e comunicarne l’esito al dipendente.
Eventuali pareri negativi circa la concessione del congedo o eventuali proposte di rinvio o di dilazione dello stesso dovranno essere motivati. Su richiesta del dipendente la domanda sarà riesaminata nei successivi venti giorni.
Il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a rientrare in servizio anche prima del termine del congedo, dandone preventiva comunicazione al proprio ufficio ed alla U.O. C.1 “Servizi del personale”.
Gli stessi lavoratori sono tenuti a riprendere servizio quando siano venute meno le motivazioni che avevano dato origine alla richiesta del congedo.
Trattamento economico
Il congedo non è retribuito e non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto ovvero al versamento dei relativi contributi calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
Qualora il congedo sia fruito ai sensi dell’art. 42 – comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001 per l’assistenza ad un figlio o fratello/sorella disabile grave, il lavoratore o la lavoratrice hanno diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione per tutta la durata dell’assenza che, in tal caso, è invece computata nell’anzianità di servizio ed è coperta da contribuzione figurativa.