Normativa di riferimento
D.P.R. 30/03/57 n° 361
L. 29/01/92 n°69
Art. 39 del CCNL 14/09/2000
Art. 16 del CCNL 05/10/2001
Al personale impegnato presso i seggi in veste di presidente, segretario, scrutatore e rappresentante di lista spettano:
il riposo compensativo della domenica.
Il riposo del lunedì, qualora le operazioni si protraggano oltre la mezzanotte della domenica, essendo considerato tale giorno come già lavorato.
un ulteriore giorno di riposo compensativo per il sabato, nel caso si tratti di dipendenti soggetti ad orario settimanale di lavoro istituzionalmente articolato su cinque giorni per i quali il sabato sia considerato non lavorativo.
Il personale che, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie (1), è chiamato a prestare lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale, oltre al relativo compenso, ha diritto a fruire di un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate.
Il riposo compensativo spettante è comunque di una giornata lavorativa anche quando le ore di lavoro straordinario effettivamente rese siano quantitativamente maggiori di quelle corrispondenti alla durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria (6 ore).
(1) Si precisa che l’espressione “…in occasione di consultazioni elettorali e referendarie….” deve essere riferita al periodo intercorrente tra l’inizio e la fine delle operazioni elettorali (o referendarie) vere e proprie e dunque al periodo che va dall’insediamento del seggio (normalmente la giornata di sabato) fino al suo scioglimento (che presuppone il completamento delle operazioni di scrutinio e dei successivi adempimenti).