Permessi per grave infermità

Normativa di riferimento
art. 4 – c. 1 legge n° 53/2000
Decreto ministeriale n° 278 del 21.7.2000.
integrato con le novità introdotte dal Decreto Legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008

I lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado (genitori, coniuge, figli, nonni, nipoti in linea retta, fratelli e sorelle) anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica a condizione che la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice sia anagraficamente dimostrabile.

Il suddetto permesso, previo nulla osta del Dirigente dell’Ufficio di appartenenza, può essere fruito anche ad ore nel limite complessivo di 18 ore annuali.
 
NOVITA’: L’art. 71 comma 4 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 prevede che in caso di fruizione dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all’ orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza, pertanto la fruizione del permesso in una giornata lunga incide sul monte ore per un totale di nove ore.

I tre giorni di permesso all’anno per grave infermità, coincidenti solo con giorni lavorativi, devono essere utilizzati in via continuativa o frazionata, entro sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici strettamente connessi a tale stato.

Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato
Il personale con contratto a termine ha diritto, in misura proporzionale alla durata del contratto medesimo, ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno (ex art. 4 – comma 1 legge n°53/2000) in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice sia anagraficamente dimostrabile.

Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
Al personale con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale spettano i permessi suddetti in misura proporzionale in ragione della ridotta prestazione lavorativa.

Iter procedurale
Per fruire del permesso il dipendente dovrà informare preventivamente il proprio ufficio con una specifica richiesta precisando l’evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato.

Tale richiesta dovrà essere immediatamente trasmessa alla U.O. B.2 “Servizi del personale”.

La grave infermità dovrà essere opportunamente documentata dal dipendente mediante produzione di apposito certificato medico non autocertificabile – rilasciato dal medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta o dalla struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico – da presentare alla U.O. B.2 “Servizi del personale” nei cinque giorni successivi alla data di utilizzazione di detti permessi. Dovrà essere indicato anche il grado di parentela con il familiare e, nel caso la grave infermità riguardi il convivente, occorre che venga prodotta una dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia anagrafica. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra nei termini prescritti non si potrà procedere alla concessione del permesso retribuito richiesto.

Trattamento economico
Intera retribuzione.

modello per la richiesta del permesso