Normativa di riferimento
art. 10 del D.P.R. 21/9/94 n° 613
art. 9 del D.P.R. 08/02/01 n° 194
I volontari, aderenti ad associazioni di volontariato inserite in apposito elenco predisposto ed aggiornato a cura del Dipartimento della Protezione Civile, che, in occasione di pubbliche calamità, siano impiegati in attività di soccorso ed assistenza autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o dalla competente Prefettura, hanno diritto, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell’anno, a:
il mantenimento del posto di lavoro;
il mantenimento del trattamento economico e previdenziale;
la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall’art. 4 della legge 11/8/91 n° 266 e successivi decreti ministeriali di attuazione.
Per le attività di simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica, autorizzate preventivamente dal Dipartimento della protezione civile sulla base della segnalazione della competente Prefettura, i suddetti benefici spettano per un periodo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell’anno.
Iter procedurale
Il dipendente interessato presenta con congruo anticipo la richiesta di congedo alla U.O. B.2 “Servizi del personale”, vistata dal proprio responsabile del servizio, allegando la documentazione del caso dalla quale risultino gli elementi che danno titolo al congedo medesimo.
Al rientro in servizio il dipendente presenterà un attestato, rilasciato dall’associazione di volontariato cui aderisce, dal quale risulti il periodo di impiego. Tale attestato dovrà pervenire alla U.O. B.2 “Servizi del personale”, onde consentire all’ufficio competente di richiedere al Dipartimento per la protezione civile il rimborso della somma corrisposta al dipendente stesso per gli emolumenti relativi nel periodo di congedo.
Trattamento Economico
Intera retribuzione.