Normativa di riferimento
Artt. 3 e 33 della legge 5/2/92 n° 104 (come modificata e integrata dalla legge n° 53/2000);
Art. 20 della legge 8/3/2000 n° 53;
Art. 19 – comma 6 e art. 20 del C.C.N.L. 6/7/95;
Circolare Presidenza Consiglio Ministri – Dipartimento F.P. n° 14 del 16/11/2000;
Circolare I.N.P.S. n° 133 del 17/7/2000;
Circolare I.N.P.S. n° 138 del 10/07/2001
integrato con le novità introdotte dal Decreto Legge 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008
Circolare n. 8 del Ministero della Funzione Pubblica
I dipendenti che assistono un parente o un affine entro il 3° grado con handicap in situazione di gravità, purché non ricoverato a tempo pieno, hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche ad ore per un massimo di 18 ore mensili.
NOVITA’: Il Decreto Legge n.112/2008 convertito in Legge 133/2008 ha previsto che mensilmente il dipendente autorizzato alla fruizione dei permessi previsti dall’art. 33, comma 3 della legge 104/92 possa utilizzarli nel seguente modo:
-tre giorni interi di permesso a prescindere dall’orario della giornata;
-18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze.
Non è più consentita la fruizione alternativa di tali permessi, quindi in fase di programmazione mensile il dipendente deve scegliere la modalità con cui utilizzerà tali permessi.
Condizione primaria per la fruizione di tali permessi è che la persona da assistere sia stata riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità da parte dell’apposita Commissione medico-legale costituita presso la ASL competente.
Qualora nel verbale di accertamento dell’ handicap sia previsto un accertamento di revisione, il dipendente potrà fruire del permesso fino alla data prevista per la revisione.
In caso di contratto di lavoro part-time verticale, con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, il numero dei giorni di permesso spettanti va ridimensionato proporzionalmente.
Assistenza a figli minori di età compresa fra 3 e 18 anni:
il diritto ai permessi è riconosciuto al genitore anche qualora l’altro ne sia escluso (perché casalingo/a, disoccupato/a, lavoratore/trice autonomo/a);
non è richiesta la convivenza e nemmeno l’assistenza continuativa ed esclusiva;
fermo restando il limite complessivo di tre giorni mensili, la coppia di genitori lavoratori dipendenti può ripartirsi i permessi anche con assenze contestuali dal rispettivo lavoro (ad esempio, due giorni il padre ed un giorno la madre, anche in coincidenza con uno dei giorni del padre).
Assistenza a figli maggiorenni non conviventi:
Il diritto ai permessi è riconosciuto al genitore qualora ricorrano i requisiti della continuità ed esclusività dell’assistenza.
Assistenza a figli maggiorenni conviventi:
Il diritto spetta al genitore richiedente, oltre che nel caso in cui l’altro genitore non lavori, anche nel caso in cui siano presenti nella famiglia altri soggetti non lavoratori in grado di prestare assistenza al disabile.
Assistenza al coniuge, a parenti o affini entro il 3° grado, anche se non conviventi:
Il diritto ai permessi è riconosciuto ai familiari lavoratori di persone con handicap in situazione di gravità, anche se non conviventi, a condizione che l’assistenza sia continuativa ed esclusiva, requisiti che devono sussistere contemporaneamente.
La “continuità” consiste nell’effettiva assistenza del soggetto handicappato, per le sue necessità quotidiane, da parte del lavoratore, genitore o parente del soggetto stesso, per il quale vengono richiesti i giorni di permesso.
Pertanto la continuità di assistenza non è individuabile nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni, lontananza da considerare non necessariamente in senso spaziale, ma anche soltanto semplicemente temporale.
La “esclusività” va intesa nel senso che il lavoratore richiedente i permessi deve essere l’unico soggetto che presta assistenza alla persona handicappata: la esclusività stessa non può perciò considerarsi realizzata quando il soggetto handicappato non convivente con il lavoratore richiedente, risulta convivere, a sua volta, in un nucleo familiare in cui sono presenti lavoratori che beneficiano dei permessi per questo handicappato, ovvero soggetti non lavoratori in grado di assisterlo.
Se il lavoratore richiedente i permessi è convivente con la persona handicappata, non devono essere presenti nella famiglia altri soggetti che possono fornire assistenza.
Nel caso esistano altri soggetti non lavoratori, conviventi con la persona handicappata, che però si trovino nell’impossibilità di prestare assistenza alla persona stessa per uno o più dei motivi sottoindicati, al lavoratore (convivente o meno) può essere concessa la fruizione dei permessi mensili, sempre che risulti essere l’unica persona in famiglia in grado di prestare assistenza:
grave malattia;
presenza in famiglia di più di tre minorenni;
presenza in famiglia di un bambino inferiore a 6 anni;
necessità di assistenza anche in ore notturne e anche da parte del lavoratore (da valutare a cura del medico curante);
riconoscimento di pensioni che presuppongano, di per sé, una incapacità al lavoro pari al 100% (quali le pensioni di inabilità o analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate);
riconoscimento di pensioni, o di analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate (quali le pensioni di invalidità civile, gli assegni di invalidità I.N.P.S., le rendite I.N.A.I.L., e simili), che individuino, direttamente o indirettamente, una infermità superiore ai 2/3;
età inferiore ai 18 anni (anche nel caso in cui il familiare non sia studente);
età superiore ai 70 anni, in presenza di una qualsiasi invalidità comunque riconosciuta;
infermità temporanea per i periodi di ricovero ospedaliero;
le infermità temporanee che non diano luogo a ricovero ospedaliero dovranno essere valutate dal medico curante al fine di stabilire se e per quale periodo, in relazione alla natura dell’ handicap del disabile nonché al tipo di affezione del familiare non lavoratore, sussista una impossibilità, per quest’ultimo, di prestare assistenza;
mancanza di patente di guida del non lavoratore; motivo valido, peraltro, solo se il lavoratore documenta la necessità di trasportare, nei giorni richiesti, il figlio o parente handicappato per visite mediche, terapie specifiche e simili e dichiara l’impossibilità di far trasportare la persona handicappata da altri soggetti conviventi non lavoratori, in quanto sprovvisti di patente di guida.
Iter procedurale
Il dipendente interessato ai permessi deve presentare istanza alla U.O. B.2 “Servizi del personale”, con l’indicazione del familiare da assistere, unitamente a:
-documentazione medico-legale, in originale o copia autentica, che comprovi la gravità dell’ handicap del familiare;
-dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, attestante il possesso delle condizioni prescritte e che il familiare non è ricoverato a tempo pieno.
Si precisa che il dipendente non potrà prescindere, salvo i casi di comprovato impedimento, da un’attività di pianificazione con il proprio dirigente delle assenze relative a tali permessi. A tale proposito il dipendente è tenuto, all’inizio di ciascun mese, ad informare il proprio dirigente circa le modalità di fruizione dei permessi in questione.
Trattamento economico
Intera retribuzione.
Modalità operative programma workflow
Si ricorda ai dipendenti che fruiscono dei permessi orari giornalieri previsti dalla legge 104, sia a titolo personale che per l’assistenza a familiari, che, non solo per la necessaria programmazione mensile prevista dalla normativa ma anche per una corretta contabilizzazione degli stessi, è necessario che in fase di richiesta del permesso tramite la procedura workflow inseriscano il giustificativo specifico a seconda se si tratti di permesso ad ore (HOH) o di permesso a giorni (HOG) e che, in caso di richiesta di giustificativo ad ore per tutto il giorno, modifichino come spiegato nel manuale e nelle FAQ che trovate nella pagina “Servizi del personale” il profilo orario della giornata interessata.