Malattie dei bambini

Normativa di riferimento
Capo VII del D.Lgs. n°151/2001 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 115/2003
Art. 17 C.C.N.L. integr. 14/9/2000
Art. 6 legge n° 903/77
Art. 39 quater legge n° 184/83, come modificato dalla legge n° 476/98

Ad entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, è riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro, alternativamente, durante le malattie di ciascun figlio fino a tre anni di età senza limiti temporali.

Nell’ambito di tale periodo, giusto quanto previsto dall’art. 17 – 6° comma del C.C.N.L. integrativo del 14.9.2000, sono riconosciuti per ciascun anno 30 giorni di assenza interamente retribuiti, computati complessivamente fra entrambi i genitori. In ogni caso il limite annuale del congedo è riferito non all’anno solare ma ai singoli anni di vita del figlio.

I periodi di assenza per malattia del figlio durante i primi tre anni di vita comprendono anche gli eventuali giorni festivi o non lavorativi che ricadano all’interno dei periodi stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche in caso difruizione frazionata, laddove i diversi periodi di assenza non sianointervallati dall’effettivo ritorno al lavoro del lavoratore o dellalavoratrice. Al riguardo si precisa che il lavoratore è tenuto arientrare concretamente sul posto di lavoro e quindi il congedo ordinario oaltra legittima forma di assenza non costituiscono “effettivo ritorno allavoro”.

Ad entrambi i genitori, in caso di malattia di figli in età compresa fra i 3 e gli 8 anni, è consentito astenersi dal lavoro, sempre in modo alternativo, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun figlio.

Per il personale a tempo determinato il diritto a tale congedo è subordinato alla mancata fruizione del congedo medesimo durante l’anno di riferimento presso altro datore di lavoro, da documentarsi per mezzo di una dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445.

La malattia del bambino che comporta il ricovero ospedaliero, debitamente documentato, interrompe, a richiesta, l’eventuale fruizione delle ferie in godimento da parte del genitore.

Iter procedurale
Ai fini della fruizione di tali congedi la lavoratrice o il lavoratore, previa comunicazione telefonica, sono tenuti a presentare alla U.O. B.2 “Servizi del personale”, l’apposito modello, vistato dal responsabile del servizio, corredato dal certificato medico rilasciato da un pediatra del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, comprovante la malattia del bambino, e debitamente compilato nella parte relativa all’altro genitore e specificatamente con l’indicazione dei dati anagrafici dell’altro genitore, l’indicazione del suo datore di lavoro ed il numero degli eventuali giorni di permesso per lo stesso motivo da esso fruiti.

Retribuzione e contribuzione
Durante le malattie che dovessero verificarsi nei primi tre anni di vita del bambino spettano complessivamente ai genitori, per ciascun anno, trenta giorni di assenza retribuita, anche in presenza di parti gemellari.

Ulteriori assenze allo stesso titolo, eccedenti il suddetto limite, sono senza assegni ma sono computate nell’anzianità di servizio.

Anche se per tali assenze non è corrisposta la retribuzione, resta valido il diritto alla contribuzione figurativa fino al 3° anno di vita del bambino.

Lo stesso trattamento economico e normativo è previsto per il personale a tempo determinato.

Successivamente al terzo anno e fino al compimento dell’ottavo anno di età, in caso di malattia del bambino, ciascun genitore ha diritto, per ciascun figlio, a cinque giorni lavorativi all’anno di permesso senza assegni ugualmente utili ai fini dell’anzianità di servizio. Per il personale a tempo determinato tale diritto è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di notorietà circa il congedo già utilizzato allo stesso titolo nell’anno di riferimento.

Per le assenze relative a tale periodo, dai 3 agli 8 anni del bambino, il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto ad una copertura contributiva ridotta, così come previsto per l’astensione facoltativa, calcolata attribuendo come valore retributivo il 200% del valore massimo dell’assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento.

Tutte le assenze per malattia del figlio sono computate nell’anzianità di servizio e, ad eccezione dei periodi nei quali è corrisposta l’intera retribuzione, comportano la riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità.

Congedi per malattia del bambino in caso di adozione o di affido
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro durante tutte le malattie del bambino di età non superiore a sei anni.

Per le malattie che si verifichino nei primi tre anni dalla data di ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il sesto anno di età dello stesso, spettano complessivamente ai genitori, per ciascun anno, trenta giorni di assenza retribuita.

Ulteriori assenze nello stesso periodo sono senza assegni ma sono computate nell’anzianità di servizio.

Fermo restando quanto sopra, gli stessi genitori hanno diritto ad astenersi dal lavoro anche durante le malattie che dovessero verificarsi successivamente, fino al compimento dell’8° anno di età, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore, non retribuiti.

Qualora all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra sei e dodici anni, il congedo per malattia del bambino è fruibile, alternativamente, nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore, non retribuiti.

In ogni caso le assenze per malattia del bambino oltre il 6° anno di età, nel limite previsto di 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore, sono senza assegni ma sono computate nell’anzianità di servizio.

Per quanto riguarda le modalità e le condizioni per l’esercizio dei suddetti diritti si richiama quanto già detto in precedenza per le medesime assenze dei genitori naturali.

Congedi per malattia o assistenza ai figli minorenni con handicap in situazione di gravità
Il prolungamento dell’astensione facoltativa o l’utilizzo dei riposi giornalieri fino al compimento del 3° anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità non impedisce ai genitori, anche se adottivi o affidatari, di fruire nello stesso periodo dei permessi in caso di malattia del bambino (cfr. art. 33 – comma 4 legge 104/92), nei limiti e con le modalità previste ai precedenti punti 6. e 6.1 rispettivamente per i genitori naturali e per i genitori adottivi.

Dal 3° all’8° anno gli stessi genitori hanno diritto, oltre al congedo individuale di 5 giorni all’anno senza assegni per la malattia del bambino, ad un permesso retribuito di tre giorni mensili utilizzabili complessivamente fra i genitori, come previsto dall’art. 33 – comma 3 della citata legge n° 104/92.

Lo stesso permesso di 3 giorni mensili può essere utilizzato fino al compimento del 18° anno di età del figlio, prescindendo da qualsiasi altra condizione diversa dal perdurare dell’handicap grave.

Oltre i 18 anni, tale permesso spetta ad uno dei genitori solo a condizione che vi sia convivenza oppure assistenza continuativa ed esclusiva.

Per quanto riguarda l’aspetto retributivo e contributivo dei permessi per le malattie fino al compimento di otto anni di età si richiama quanto previsto al precedente punto 6.

modello per le assenze di mamma e papà