Normativa di riferimento
Art. 21 C.C.N.L. 6/7/95 come integrato dall’art. 10 del C.C.N.L. integr. 14/9/2000
Art. 10 C.C.N.L. integr. 14/9/2000
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi: artt. 26 e 27
integrato con le novità introdotte dal Decreto Legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008
decreto legge n. 78 del 1 luglio 2009
decreto legge n. 206 del 18 dicembre 2009
decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009
decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011 convertito in legge 15.07.2011, n. 111
circolare 7/2011 Direttore Generale

Periodo di comporto
Il dipendente a tempo indeterminato, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, calcolato computando anche tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso.

Superato tale periodo, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere consentito di assentarsi per ulteriori 18 mesi in casi particolarmente gravi, previa richiesta dello stesso dipendente di essere sottoposto a visita medica, tramite la ASL competente per territorio, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi lavoro.
Al termine dei suddetti periodi l’Amministrazione procederà come previsto dall’art. 21 – comma 4 del C.C.N.L 14/9/2000.

Controlli
L’Amministrazione può disporre, attraverso l’ASL competente per territorio, il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fin dal primo giorno di assenza.
Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare all’indirizzo comunicato all’Amministrazione in ciascun giorno, compresi i non lavorativi ed i festivi, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.
Qualora il dipendente, durante le suddette fasce di reperibilità, debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato per effettuare visite mediche, per prestazioni o accertamenti specialistici, nonché per altri giustificati motivi che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione alla U.O. B.2 “Servizi del personale” alla segreteria telefonica al numero 0583.442146, attiva tutti i giorni 24 ore su 24, lasciando un messaggio indicando le proprie generalità, la data, l’orario e le motivazioni dell’assenza (circolare n. 7/2011 del Direttore Generale).

Il documento rilasciato al dipendente in malattia dal medico fiscale, a seguito di visita di controllo, non ha carattere sostitutivo del certificato medico di “apertura” della malattia.

Le ferie in godimento possono essere interrotte in caso di malattia dello stesso dipendente, adeguatamente documentata, che si sia protratta per più di 3 giorni o che abbia dato luogo a ricovero ospedaliero.
A tale riguardo il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione (a mezzo telefono, telegramma, certificato ecc…) al servizio di appartenenza, anche nel caso di soggiorno all’estero, precisando l’indirizzo ove può essere reperito, al fine di consentire all’Amministrazione di effettuare eventuali controlli.

Fattispecie particolari
Allo scopo di favorirne la riabilitazione e il recupero, ai dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, è riconosciuto il diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero, con il trattamento previsto dall’art. 21 – comma 7 del C.C.N.L. 6/7/95 per i primi 18 mesi di malattia nel triennio di comporto; eventuali periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti.
Il dipendente è tenuto a riprendere servizio nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
Agli stessi dipendenti è inoltre riconosciuto, in alternativa, il diritto a permessi retribuiti nel limite massimo di due ore giornaliere, per tutta la durata del progetto.

Gravi patologie
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili (come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS), sono esclusi dal computo dei giorni di malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza derivanti dalle citate terapie.
Il dipendente che intende avvalersi di tale beneficio dovrà presentare una adeguata certificazione medica rilasciata dalla competente A.S.L. o struttura Convenzionata, da cui, risulti che l’assenza dal servizio sia dovuta ad una condizione morbosa assimilabile ad una patologia grave che ha richiesto o richiede il ricorso di terapie salvavita.
In tali giornate il dipendente ha diritto all’intera retribuzione.

Assenze per motivi di salute di breve durata
Il dipendente che si assenti dal servizio per sottoporsi a visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici, può usufruire del trattamento di malattia;

In nessun caso è ammesso il frazionamento delle giornate di malattia. Pertanto si possono verificare due ipotesi:

a) assenza con durata superiore alla metà dell’orario giornaliero di lavoro: il dipendente usufruirà di un giorno di congedo per malattia.
A tal fine il dipendente è tenuto ad esibire l’attestato della prestazione medica rilasciato dal medico o dalla struttura sanitaria, anche privati, tale documentazione deve essere vistata dal Dirigente o dal Responsabile della U.O., prima di essere inviata, entro i due giorni successivi all’assenza, all’ufficio personale.
Per le visite mediche, le prestazioni specialistiche e gli accertamenti diagnostici per i quali il dipendente intende avvalersi di un giorno di malattia, questi deve avvisare il proprio ufficio e l’ufficio personale avendo cura di specificare gli orari della visita in quanto anche queste assenze sono soggette alla eventuale visita fiscale nella fascia oraria non interessata dall’accertamento.

b) assenza con durata inferiore o pari alla metà dell’orario giornaliero di lavoro: il dipendente può scegliere di fruire di un intero giorno di congedo per malattia, con le modalità sopra indicate, oppure di un permesso breve ai sensi dell’art. 20 del vigente CCNL, nel limite delle 36 ore, che successivamente dovrà essere recuperato.

Nel caso in cui il dipendente, entrato regolarmente in servizio, debba allontanarsi per sopraggiunti motivi di salute:

a)la giornata non è considerata assenza per malattia se la certificazione ha decorrenza dal giorno successivo a quello della parziale prestazione lavorativa. In tal caso, ai fini del completamento dell’orario, saranno recuperate le ore non lavorate.

b)la giornata è considerata assenza per malattia qualora il certificato medico coincida con la giornata della parziale prestazione lavorativa.

Iter procedurale
Il dipendente che non possa presentarsi in servizio per malattia deve darne comunicazione al responsabile del servizio di appartenenza entro un’ora dal momento in cui avrebbe dovuto iniziare o riassumere il lavoro, precisando il proprio recapito, qualora sia diverso da quello comunicato alla U.O. B.2 “Servizi del personale”.
L’Ufficio di appartenenza dovrà comunicare immediatamente tale assenza alla U.O. B.2 “Servizi del personale” utilizzando esclusivamente la casella di posta elettronica ufficiopersonale@comune.lucca.it . Lo stesso obbligo vige in caso di prosecuzione della malattia.
Qualora, per eccezionali e motivate esigenze, si verifichi la necessità di dover cambiare indirizzo durante il periodo di malattia, il dipendente è tenuto a darne preventiva comunicazione alla U.O. B.2 “Servizi del personale” per mezzo telefono, nei soli giorni lavorativi, al n° 0583/442567 – 442145 – 442536 – 442521, tramite fax, tutti i giorni anche non lavorativi, ai numeri 0583/442501 – 442585, alla segreteria telefonica attiva tutti i giorni 24 ore su 24 al numero 0583.442146 o all’indirizzo di posta eletttronica ufficiopersonale@comune.lucca.it .

Trasmissione per via telematica del certificato medico di malattia
l’art. 55-septies del d.lgs. 165/2001 dispone che in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica sia inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che lo rilascia, all’INPS che successivamente lo inoltra al datore di lavoro del dipendente ammalato.
La trasmissione telematica è al momento effettuata solo dai medici dipendenti del SSN e dai medici in regime di convenzione con il SSN, pertanto in questo caso il dipendente non ha più l’obbligo di inviare, con le vecchie modalità, la certificazione di malattia, lo invitiamo comunque a controllare attentamente quanto attestato sulla copia che il medico gli rilascia.
Le certificazioni mediche rilasciate, invece, da medici privati e in caso di certificati di ricovero, di dimisione e di pronto soccorso devono essere ancora inviate a carico del dipendente secondo le tradizionali modalità (entro il secondo giorno dall’inizio della malattia – tramite email, PEC, fax, raccomandata A/R, consegna a mano) così come i certificati medici rilasciati dal proprio medico curante nei vecchi formati, bianco o rosso modello INPS.
 
situazioni particolari: la certificazione medica trasmessa per via telematica è priva dell’esplicitazione della diagnosi, esistono però alcune situazioni in cui l’amministrazione ha necessità di conoscere la diagnosi: ipotesi di esenzione dalla decurtazione della retribuzione e dal regime della reperibilità ai fini della visita fiscale.
In queste particolari ipotesi il medico, oltre all’invio telematico dell’attestato di malattia, dovrà provvedere a stampare e consegnare al lavoratore copia del certificato di malattia (dove è indicata la diagnosi) che, con le tradizionali modalità, dovrà essere fatta pervenire all’amministrazione.

Le certificazioni mediche per assenze di malattia che si protraggano per un periodo superiore a 10 giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza deve essere giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il SSN.

Nel caso in cui l’assenza per malattia sia causata da colpa di un terzo (ad es. per incidente stradale), il dipendente è tenuto a darne tempestiva notizia alla U.O. C.1 “Servizi del personale”, utilizzando l’apposito modulo, fornendo i dati della compagnia di assicurazione del terzo, onde consentire all’Amministrazione di procedere ad eventuali azioni di rivalsa nei confronti della stessa compagnia.
L’accertata inosservanza di quanto sopra sarà motivo di attivazione di un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente inadempiente e dell’automatico recupero delle somme allo stesso corrisposte dall’Amministrazione per il periodo di assenza.

Rientro in servizio anticipato
Il dipendente può rientrare in servizio prima della scadenza del periodo di assenza risultante dalla certificazione medica solo nel caso in cui si presenti in servizio con un certificato medico che attesti la piena idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di appartenenza e che, quindi, riduca il precedente periodo di prognosi. In assenza di tale certificazione, che deve essere inoltrata immediatamente all’Ufficio Personale, il dipendente non è autorizzato a rimanere in servizio (art. 21 CCNL 06.07.95 e s.m.i. / legge 626/94) (parere ARAN 795-21R3)
 
Novità sul trattamento economico previste dal Decreto Legge n. 112/2008  convertito in legge n. 133/2008
A decorrere dal 25 giugno 2008, nei primi dieci giorni di ogni assenza per malattia dei dipendenti, compresi i dirigenti, è corrisposto solo il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento o altro trattamento accessorio In questo periodo al dipendente spettano solo lo stipendio tabellare e la RIA (retribuzione indennità anzianità) ove acquisita.

ECCEZIONI:sono fatte salve le norme più favorevoli previste dal contratto collettivo o da specifiche norme di settore per le assenze dovute ad infortuni sul lavoro, cause di servizio, ricovero ospedaliero e convalescenza post-ricovero debitamente certificata, day hospital e terapie salvavita.

trattamento economico nel triennio
In relazione al triennio di riferimento, calcolato partendo a ritroso dall’inizio dell’ultimo episodio morboso (malattia), nel periodo di conservazione del posto spetta la seguente retribuzione:

esempio: assenza per malattia: 12.04.2004 triennio: 11.04.2004 – 11.04.2001

100% durante i primi 270 giorni di assenza (9 mesi);
90% dal 271° al 360° giorno (3 mesi);
50% dal 361° al 540° giorno (6 mesi).

Nessuna retribuzione nel caso l’assenza per malattia superi il 540° giorno (18 mesi).

I periodi di assenza per malattia, salvo quelli non retribuiti, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Nel caso in cui l’assenza per malattia sia dovuta a colpa di terzi, il dipendente percepisce comunque la retribuzione nei limiti stabiliti dall’art. 21 del C.C.N.L. 6/7/95, fatta salva la facoltà di rivalsa da parte dell’Amministrazione nei confronti del terzo responsabile.

Al personale a tempo determinato si applica il trattamento economico previsto dall’art. 7 – comma 10/b del C.C.N.L. integrativo 1998/2001.

Il personale a tempo indeterminato con rapporto di lavoro part-time non orizzontale ha diritto alla conservazione del posto per un periodo proporzionale a quello lavorativo, da calcolarsi con il seguente criterio: tenuto conto che i 18 mesi di conservazione del posto previsti nel triennio per il personale a tempo pieno corrispondono a 78 settimane, un lavoratore part-time che lavora X giorni alla settimana avrà diritto alla conservazione del posto per:

156 giorni lavorativi se X = a 2 (78 x 2 = 156 gg.)
234 giorni lavorativi se X = a 3 (78 x 3 = 234 gg.)
312 giorni lavorativi se X = a 4 (78 x 4 = 312 gg.)

in caso di part-time articolato in settimane, la conservazione del posto sarà per:

390 giorni lavorativi, in caso di orario settimanale su cinque giorni
468 giorni lavorativi, in caso di orario settimanale su sei giorni;

in caso di part-time articolato in periodi superiori alla settimana la conservazione del posto è calcolata in base ai periodi lavorati, rapportati a mesi, con la seguente proporzione:

18 : 36 = X : N (ove N = mesi di lavoro nel triennio).

In quest’ultima ipotesi i giorni corrispondenti non sono giorni lavorativi ma giorni di calendario, in analogia a quanto previsto per il personale full-time.
Gli scaglioni di retribuzione durante il periodo di conservazione del posto sono determinati con il criterio stabilito dall’art. 21 comma 7 del C.C.N.L. 6/7/95.

circolari del Dipartimento della funzione pubblica


circolare 1 del Dipartimento della funzione pubblica

circolare 2 del Dipartimento della funzione pubblica