Normativa di riferimento
art. 5 della legge n°53 del 8/3/2000
art. 16 C.C.N.L. integr. del 14/9/2000
Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso lo stesso ente, possono essere concessi a richiesta, salvo comprovate esigenze di servizio, congedi per la formazione, per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa, nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno.
I lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista.
Per “congedo per la formazione” si intende quello finalizzato:
-al completamento della scuola dell’obbligo;
-al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea;
-alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall’Amministrazione.
Tale domanda deve essere presentata almeno sessanta giorni prima dell’inizio delle attività formative.
L’ente può non concedere i congedi formativi di cui sopra quando ricorrono le seguenti condizioni:
il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.
Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso, l’ente può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi.
Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione.
Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi.
Una grave e documentata infermità (vedi patologie di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 21/7/2000 n° 238) intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia stata data tempestiva comunicazione scritta all’Amministrazione, dà luogo a interruzione del congedo medesimo.
Iter procedurale
L’istanza, contenente le indicazioni di cui sopra, deve essere presentata al proprio dirigente; prima che questa venga trasmessa alla U.O. B.2 “Servizi del personale” per l’atto conclusivo, il dirigente di riferimento dovrà esprimere una valutazione sulla concedibilità del congedo in relazione alle esigenze organizzative o di servizio dell’ufficio cui il richiedente è assegnato.
Trattamento economico
Non retribuito.