Permessi per particolari motivi personali o familiari

Normativa di riferimento
art. 19 C.C.N.L. 6/7/95
art. 6 – 7 e 18 C.C.N.L. integr. 14/9/2000

Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi, a richiesta, permessi retribuiti per i seguenti motivi debitamente documentati:

partecipazione a concorsi o esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: 8 giorni all’anno;
matrimonio: 15 giorni in occasione dello stesso;
per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati, compresa la nascita di figli: 3 giorni lavorativi all’anno.

rapporto di lavoro part time di tipo verticale
Al personale con rapporto di lavoro part-time di tipo verticale il permesso per matrimonio spetta per intero solo nei periodi coincidenti con la prestazione lavorativa.

Gli otto giorni all’anno per la partecipazione a concorsi o esami e i tre giorni per particolari motivi personali o familiari spettano al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale in misura proporzionale rispetto alla percentuale di prestazione lavorativa.

rapporto di lavoro a tempo determinato
Il personale con contratto a termine ha diritto al congedo per matrimonio limitatamente al periodo ricadente nella durata del contratto. Inoltre, allo stesso personale possono essere concessi permessi non retribuiti, per motivate esigenze, fino ad un massimo di 15 giorni complessivi.

Iter procedurale
Per fruire del permesso il dipendente dovrà informare preventivamente il proprio ufficio con una specifica richiesta precisando il motivo del permesso e la decorrenza.

Tale richiesta dovrà essere immediatamente trasmessa alla U.O. B.2 “Servizi del personale” da parte del responsabile del servizio di appartenenza.

Qualsiasi richiesta di permesso dovrà essere opportunamente documentata dal dipendente nei cinque giorni successivi alla data di utilizzazione presentando i giustificativi del caso al responsabile del Settore dipartimentale ove il dipendente presta servizio. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra nei termini prescritti non si potrà procedere alla concessione del permesso retribuito richiesto.

I responsabili del servizio di appartenenza trasmetteranno immediatamente alla U.O. B.2 “Servizi del personale” la documentazione prevista, operando con la massima riservatezza, nel rispetto della legge n. 675/96 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.

Trattamento economico
Intera retribuzione.

Trattamento economico per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato
Nessuna retribuzione al personale con contratto a termine durante i 15 giorni di congedo per motivate esigenze previste dall’art. 7 – comma 10 del C.C.N.L. 14/9/2000, i quali, peraltro interrompono l’anzianità di servizio e non sono utili ai fini della maturazione delle ferie.

modello per la richiesta del permesso