Aspettativa per dottorato e ricerca

Normativa di riferimento
Artt. 12 e 14 C.C.N.L. integr. 14/9/2000
Art. 2 legge 13/8/84 n° 476 per il dottorato di ricerca
Art 5 legge 30/11/89 n° 398 per le borse di studio

Il dipendente a tempo indeterminato ammesso ai corsi di dottorato di ricerca ai sensi della legge n° 476/84, oppure che usufruisca delle borse di studio di cui alla legge n° 398/89, è collocato, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa di studio.

Iter procedurale

Il dipendente interessato dovrà presentare istanza alla U.O. B.2 “Servizi del personale” tramite l’U.O. di appartenenza, unitamente a copia della certificazione rilasciata dall’Università o dall’istituto di istruzione universitario attestante l’ammissione al corso o il conferimento della borsa di studio e la loro durata.

Durante il periodo di aspettativa il dipendente avrà cura di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta rispetto alla situazione iniziale ed al rientro in servizio presenterà idonea certificazione attestante la frequenza ai corsi o la regolare fruizione della borsa di studio per tutta la durata dell’aspettativa.


Trattamento Economico

Durante il periodo di aspettativa il dipendente non ha diritto a percepire alcun trattamento economico.
I periodi di aspettativa non sono utili né ai fini dell’anzianità di servizio della progressione di carriera. Conformemente a tutti gli altri casi di assenza non retribuita dal lavoro, anche questi periodi di aspettativa non retribuita possono essere utili ai fini del trattamento pensionistico, o mediante il riscatto degli stessi o attraverso il versamento dei contributi volontari.

In materia di trattamento economico e previdenziale dei corsi di dottorato di ricerca, di recente, vi è stato un nuovo intervento del legislatore che ha introdotto, ad integrazione e completamento delle previsioni della legge 13 agosto 1984, n. 476, una disciplina sicuramente di miglior favore per il lavoratore ammesso agli stessi (art. 52, c. 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448). Infatti, viene stabilito che il lavoratore dipendente da una pubblica amministrazione, nei casi in cui sia stato ammesso a corsi di dottorato senza borsa di studio oppure che rinunci ad essa, ha diritto a conservare, per tutto il periodo di aspettativa utilizzato a tal fine, il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione stessa.

Qualora, peraltro, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro si risolva per iniziativa del lavoratore nei due anni successivi, questi è tenuto alla restituzione degli importi del trattamento economico che gli sono stati corrisposti durante il periodo di aspettativa fruito.