Normativa di riferimento
Art. 13 C.C.N.L. integr. 14.9.2000
Artt. 1,2,3,4 L.26 del 11.02.1980
Il dipendente il cui coniuge presti servizio all’estero, può chiedere il collocamento in aspettativa, senza assegni, per una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha motivata.
Il periodo trascorso in aspettativa non produce effetti giuridici e, quindi, non può essere utilizzato ai fini dell’anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
La richiesta viene formulata dal dipendente solo qualora l’ente non ritenga possibile destinare il dipendente stesso a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per un trasferimento dello stesso dipendente nella località in questione.
L’aspettativa, essendo legata esclusivamente al tempo in cui il coniuge rimane all’estero, può avere una durata indefinita.
Tuttavia, l’aspettativa già concessa può essere revocata, in qualunque momento, per motivate ragioni di servizio o in difetto della motivazione originaria.
La determina di concessione del periodo di aspettativa deve essere inviata in copia alle U.O. B.2 “Servizi del personale” e U.O. B.3 “Trattamento economico del personale” per gli opportuni provvedimenti di loro competenza.