Modifiche al d.lgs. 33/2013 – Accesso documentale, accesso civico, accesso generalizzato. Prime Disposizioni operative relative alla istituzione del Registro degli accessi.
Alla luce delle rilevanti modifiche intervenute nel 2016 al d.lgs. 33/2013 ad opera del d.lgs. 97/2016, si riepilogano le tre tipologie di accesso agli atti, ai documenti e ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni.
Accesso documentale (L. 241/1990 artt. 22 e seguenti) o accesso agli atti: Niente è cambiato in materia: il richiedente deve essere titolare di un “interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso“.
Accesso civico semplice (d.lgs. 33/2013 art. 5 comma 1): È circoscritto ai soli atti, documenti, informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione. Costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi imposti dalla legge.
Accesso civico generalizzato (d.lgs. 33/2013 art. 5, comma 2.): “….. chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione…“.
Circolare n. 62634/2017
Il Registro degli Accessi
Ulteriori informazioni
Accesso generalizzato: comunicazione ai controinteressati