Come mi devo comportare in caso di malattia?

Risposta: Comunico in modo tempestivo di essere ammalato al mio ufficio.
Comunico, se li so già anche i giorni previsti di assenza come prescrittimi dal medico.

Come mi devo comportare viste le novità previste dalle ultime normative in merito all’invio del certificato medico quando sono malato?
 
Risposta: Il dipendente deve solo comunicare la sua assenza al proprio ufficio come segnalato con la risposta sopra indicata, in quanto l’obbligo di invio della certificazione medica a carico del dipendente ammalato è sostituito dalla trasmissione telematica al sito apposito dell’INPS della certificazione medica che il medico effettua nel momento in cui prescrive al dipendente il giorno o i giorni di riposo e cure per la malattia.
Il dipendente deve aver cura di inviare la copia di certificato che il medico curante gli rilascia solo ed esclusivamente se la sua assenza per malattia è dovuta all’effettuazione di terapie salvavita o a convalescenza post ricovero ospedaliero/intervento chirurgico, in quanto nella copia che la U.O. B.2 “Servizi del personale” scarica direttamente dal sito INPS non viene riportata la descrizione della malattia, per intenderci se il dipendente si è preso l’influenza non deve inviare nessuna copia del certificato medico..
 

Come mi devo comportare con l’ufficio in caso di prolungamento della malattia?

Risposta: Comunico ogni variazione intervenuta nella malattia con le modalità della prima comunicazione.

Come mi devo comportare in caso di inderogabile necessità di assentarmi durante le fasce orarie di reperibilità?

Risposta: Comunico alla segreteria telefonica al numero 0583.442146 della U.O. B.2 “Servizi del personale” l’assenza durante le fasce orarie di reperibilità indicando il giorno l’orario ed i motivi del mancato rispetto della reperibilità (visita medica, prestazione o accertamento specialistico) impegnandomi successivamente a fornire la certificazione comprovante quanto sopra.

E’ necessario il certificato medico per l’assenza di un solo giorno?

Risposta: Si, il certificato medico è necessario anche per le assenze di un solo giorno.

Nel conteggio delle giornate di assenza per malattia si deve tener conto dei giorni di calendario, computando anche le festività, o dei soli giorni lavorativi?

Risposta: L’orientamento ormai consolidato in giurisprudenza è che, in mancanza di una diversa previsione contrattuale, devono essere conteggiati anche i giorni festivi che ricadano all’interno del periodo di malattia in virtù di una presunzione “iuris tantum” di continuità della stessa (Cass. 1.6.1992 n. 6599; Cass. 4.3.1991 n. 2227; Cass. 26.2.1990 n. 1459; Cass. 22.2.1990 n. 1337).

La malattia inizia dal giorno del rilascio del certificato o dal giorno in cui il dipendente dichiari al medico di essersi ammalato?

Risposta: Nel caso in cui il certificato medico attesti che il dipendente dichiara di essersi ammalato dal giorno immediatamente precedente il suo rilascio, il certificato copre, comunque, anche tale giorno di assenza. Per il calcolo della prognosi, il conteggio partirà non dalla data di rilascio del certificato ma da quella (precedente) attestata dal medico, dalla quale il dipendente ha dichiarato di essersi ammalato (in tal senso Pretore di Lecco sentenza del 30.4.1988).

La malattia insorta durante la fruizione di un periodo di astensione facoltativa, ne provoca la relativa interruzione?

Risposta: La malattia insorta durante la fruizione della astensione facoltativa per maternità, produce automaticamente la interruzione di quest’ultimo periodo.

NOTA BENE: A sostegno di questa tesi si evidenzia che l’art. 22, comma 6 del D. Lgs. 151/2001 (espressamente richiamato, per il congedo parentale, dall’art. 34, comma 6 dello stesso decreto legislativo) prevede che “Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità”.

Un lavoratore in malattia può decidere autonomamente di rientrare in servizio prima della scadenza del termine previsto nelle certificazioni mediche?

Risposta: Il dipendente può anche rientrare in servizio prima della scadenza del periodo di assenza risultante dalla certificazione medica ma, al fine di evitare ogni possibile responsabilità del datore di lavoro, alla luce delle previsioni dell’art.2110 e dell’art.2087 del codice civile, dell’art.21 del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni, della legge n.626/1994 e dell’art.38 della Costituzione, è necessario che il lavoratore presenti una specifica certificazione medica attestante la piena idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di appartenenza dello stesso.

Qual è, ai sensi della normativa vigente, il medico legittimato a certificare lo stato di malattia del dipendente al fine di giustificare la relativa assenza dal servizio?

Risposta: Il medico legittimato a certificare lo stato di malattia del dipendente è il medico curante, scelto dal lavoratore. 

Quali sono le sanzioni applicabili al dipendente che risulti assente alla visita fiscale?

Risposta: L’art. 5, comma 14, della L. 638/1983, stabilisce che “qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.

L’applicazione di detta sanzione, che ha la sua fonte nella legge, non esclude la possibilità di aprire anche un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente per violazione degli obblighi contrattuali (v. art. 25, comma 4, lettera a), del CCNL del 6.7.1995).

Da quando decorre la prognosi indicata nel certificato medico relativo all’assenza per malattia del dipendente? Il certificato medico può ricomprendere anche un periodo precedente il giorno di rilascio?

Risposta: La normativa fondamentale in materia di certificazione medica relativa all’assenza per malattia del dipendente è l’art. 2 del D.L. 30/12/1979 n. 633 convertito nella legge n. 29 febbraio 1980, n. 33 secondo il quale: “Nei casi di infermità comportanti incapacità lavorativa, il medico redige in duplice copia e consegna al lavoratore il certificato di diagnosi e l’attestazione sull’inizio e la durata presunta della malattia ….”
Proprio sulla base di tale precisa indicazione la giurisprudenza (Cass. 6/2/1988, n. 1290; Pret. Torino 4/7/1990) ha ritenuto che la prognosi, che si basa sulla visita medica, non può che decorrere da tale momento, ricomprendendovi in essa anche il giorno del rilascio della certificazione.
Vi sono stati anche ulteriori interventi giurisprudenziali in materia di carattere più “elastico” che hanno ammesso, in determinate situazioni, che eccezionalmente la prognosi possa decorrere anche dal giorno antecedente al rilascio della certificazione medica (Cass. 3332/1991; Pret. Lecco 30/4/1988).

E’ possibile, in costanza di malattia, il ritorno a tempo pieno di un dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale?

Risposta: Ai sensi dell’art.4, comma 14 del CCNL del 14.9.2000 “i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico”.

La clausola contrattuale attribuisce al dipendente un vero e proprio diritto soggettivo che, in assenza di una diversa espressa indicazione contrattuale, non riteniamo possa essere limitato dallo stato di malattia del dipendente medesimo.

Pertanto:

a)se la domanda è stata presentata dopo due anni dalla trasformazione del rapporto, l’interessato ha diritto di tornare a tempo pieno anche se non v’è disponibilità di posti di organico (in soprannumero);
b)se, invece, la domanda è stata presentata prima dello scadere del biennio, l’interessato ha diritto di tornare a tempo pieno solo in presenza di posti di organico disponibili.

In che modo si realizza la debita ed adeguata documentazione della malattia, ai fini dell’interruzione delle ferie? Quand’è che la malattia interrompe le ferie?

Risposta: La debita ed adeguata documentazione della malattia, anche ai fini dell’interruzione delle ferie, si realizza attraverso la semplice presentazione o spedizione, a mezzo raccomandata a.r., del relativo certificato medico, come previsto dall’art.21, comma 9 del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche. Non c’è alcuna differenza rispetto alle “ordinarie” assenze per malattia.

Naturalmente, l’amministrazione deve essere tempestivamente informata dell’insorgenza della malattia e dell’indirizzo dove il dipendente può essere reperito e l’effetto interruttivo delle ferie si realizza solo ed esclusivamente in caso di prognosi superiore ai tre giorni o che abbia dato luogo a ricovero ospedaliero.