Nel caso di infortunio sul lavoro o malattia dovuta a causa di servizio come devono essere conteggiati i periodi di assenza dal lavoro?

Risposta: Il periodo di comporto per le assenze dovute a infortunio o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio è da considerarsi unitariamente (36 mesi). Per lo stesso periodo al lavoratore è riconosciuto il diritto alla conservazione del posto e alla percezione del trattamento economico in misura intera e quindi non sussistono le condizioni per distinguere i primi 18 mesi dagli altri 18 successivi essendo unica la tutela fissata dal contratto.

NOTA BENE: In materia di infortuni sul lavoro si veda anche l’art. 10 bis del CCNL del 14.9.2000.

Qual è il trattamento economico dell’assenza dovuta ad infortunio sul lavoro?

Risposta: L’art. 22, comma 1, del CCNL del 6.7.1995 prevede che in caso di infortunio sul lavoro il dipendente abbia diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica e comunque non oltre 36 mesi. Durante tale periodo (quindi per tutti i 36 mesi) al dipendente spetta la retribuzione di cui all’art. 21, comma 7 lettera a) del medesimo CCNL. L’ulteriore periodo di assenza previsto dal comma 2 dell’art. 22, invece, non è retribuito.