Normativa di riferimento
Capo III D. Lgs. n°151/2001 così come modificato ed integrato del D.Lgs. 115/2003
Art. 17 C.C.N.L. integr. 14/9/2000
Circ. INPS n° 43/2000, n° 109/2000 e n° 133/2000
Circ. INPDAP n° 49/2000
Soggetti aventi diritto:
lavoratrici madri, con attività lavorativa in atto;
lavoratrici madri, entro 60 giorni dalla cessazione di un rapporto di lavoro (anche a tempo determinato) (art. 24, commi 2 e 3; art. 57 d.lgs. 151 del 2001);
lavoratori padri, con attività lavorativa in atto; hanno diritto a 3 mesi di congedo (o al periodo residuo che sarebbe spettato alla lavoratrice) dopo il parto solo in caso di grave infermità o morte della madre o abbandono del bambino da parte della madre o affidamento esclusivo al padre (art. 28 del d.lgs. 151 del 2001);
genitori adottanti o affidatari, con attività lavorativa in atto; madri o padri (nel solo caso in cui la madre abbia rinunciato, se ne aveva diritto, a fruirne o sia deceduta oppure il bambino gli sia stato affidato in via esclusiva) per i tre mesi successivi alla data di effettivo ingresso in famiglia del bambino di età non superiore a 6 anni (artt. 26 e 31 del d.lgs. 151 del 2001; INPDAP circolare n. 24 del 29.5.2000, punti 3.4 e 3.4.7; circolare n. 49 del 27.11.2000, punto 4; Dipartimento F.P. circolare n. 14/00 del 16.11.2000);
nel caso di affidamento o di adozione internazionale, spetta anche se il minore ha superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età (art. 27, comma 1, d.lgs. n. 151 del 2001).
La durata complessiva del congedo di maternità (c.d. astensione obbligatoria) è fissata in cinque mesi: i due mesi antecedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi.
In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i cinque mesi di astensione obbligatoria previsti. Vale a dire che i giorni non goduti prima del parto sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-partum ed il periodo ante-partum, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
Per avvalersi di tale facoltà la madre è tenuta a rientrare in servizio presentando un certificato medico che attesti la sua idoneità a riprendere il lavoro.
Eventuali giorni di assenza per malattia che intervengano in tale periodo saranno considerati come congedo per maternità computabili nel periodo complessivo spettante.
E’ considerato parto, a tutti gli effetti, l’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza avvenuta a decorrere dal 180° giorno dall’inizio della gestazione.
Qualora il parto avvenga in data posticipata rispetto a quella presunta, i giorni di astensione goduti in eccedenza non rientrano nel conteggio dei cinque mesi di cui al primo capoverso. Vale a dire che il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto è da considerarsi congedo di maternità ante-partum e non riduce il periodo post-partum.
La lavoratrice è tenuta a presentare idonea documentazione attestante la data del parto entro i trenta giorni successivi.
Flessibilità
Alla lavoratrice è concessa la possibilità di continuare a lavorare fino all’ottavo mese di gravidanza, in modo da usufruire di un solo mese di astensione prima del parto e di quattro mesi successivamente. Per avvalersi di tale facoltà la lavoratrice dovrà presentare idonee certificazioni rilasciate da un ginecologo del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e dal Medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, nelle quali si attesti che l’esercizio di tale opzione non è di pregiudizio alla salute della lavoratrice stessa e del nascituro. Si sottolinea che le singole UU.OO., oltre ad essere tenute ad una pronta trasmissione della documentazione alla U.O. B.2 “Servizi del personale”, in mancanza dei suddetti certificati medici non possono permettere alla lavoratrice di rimanere in servizio al fine di non incorrere nelle responsabilità previste dalla legge.
Eventuali giorni di assenza per malattia intervenuti nel periodo di flessibilità dell’astensione obbligatoria interrompono la flessibilità stessa e sono considerati come giorni di congedo per maternità e, come tali, non verranno calcolati dopo il parto come giorni di congedo ancora da fruire. Il diritto di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio è esteso al padre lavoratore in caso di morte, di grave infermità o di abbandono della madre, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Per avvalersi di tale diritto il padre lavoratore è tenuto a documentare le suddette condizioni; nel caso di abbandono è invece sufficiente una dichiarazione dello stesso padre resa ai sensi dell’art.47 della D.P.R. 28/12/2000 n° 445.
Iter procedurale
La dipendente, dovrà presentare comunicazione, vistata dal responsabile del servizio, alla U.O. B.2 “Servizi del personale”, almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’assenza, unitamente al certificato medico di gravidanza contenente la data presunta del parto.
La lavoratrice che intende avvalersi dell’opzione di flessibilità dovrà far pervenire alla medesima U.O. B.2 “Servizi del personale”, all’inizio del settimo mese di gravidanza, la domanda corredata del certificato rilasciato dal ginecologo, al fine di poter effettuare la visita presso il medico competente che attesti che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Nei 30 giorni successivi al parto dovrà essere documentata, nei modi di legge previsti, la nascita del figlio.
Entro lo stesso termine, in caso di aborto spontaneo o terapeutico avvenuto dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione, dovrà essere presentato un certificato medico attestante il mese di gravidanza al momento dell’aborto e la data in cui questo si è verificato. In caso di interruzione della gravidanza prima del 180° giorno, le relative assenze sono considerate a tutti gli effetti malattia.
Trattamento Economico
Intera retribuzione per l’intero periodo.
Tale periodo è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità ed alle ferie.
Alle lavoratrici con rapporto di lavoro part-time spetta l’intero periodo (5 mesi) anche per la parte non cadente nel periodo lavorativo.
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Il trattamento economico di maternità spetta alle madri anche nei seguenti casi (artt. 24 e 57 del d. lgs. n. 151 del 2001):
se il periodo di astensione obbligatoria decorre entro i 60 giorni dalla interruzione di un precedente rapporto di lavoro (per esempio, a termine); ricomprende sia i due mesi precedenti sia i tre mesi successivi al parto; (Il relativo trattamento dovrebbe essere pari all’80% della retribuzione)
se l’interruzione del rapporto di lavoro (ad esempio per scadenza del termine) interviene durante il periodo di fruizione del congedo obbligatorio di maternità; in tal caso il trattamento economico è corrisposto per intero (100%) anche per il periodo residuo di maternità (successivo alla scadenza del rapporto a termine).
Il trattamento economico dei casi a) e b) ha natura indennitaria; ciò vale per escludere che i periodi di pagamento possano dar luogo all’insorgere di ulteriori diritti (ferie, tredicesima mensilità, ecc).