Prevenzione della corruzione e Trasparenza

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Di seguito si riportano i modelli di report predisposti dall’Amministrazione per l’attuazione delle misure anticorruzione:

Mod. 1 – Segnalazione anomalieMod. 2 -Referto periodico

Whistleblowing: segnalazione degli illeciti

Procedura informatica di segnalazione

Procedura di segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione Pubblica – Disciplina della tutela della persona che segnala violazioni (D. lgs n. 24 del 10 marzo 2023 e Delibera ANAC n. 479 del 26.11.2025) – (cd whistleblower).

Definizioni

Ai fini della presente procedura si intende per:
a) “Violazioni”: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione Pubblica e che consistono in violazioni di disposizioni normative nazionali ed europee (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali) come meglio dettagliate all’art. 2 del D. Lgs n. 24 del 10 marzo 2023;
b) “Segnalazione”: la comunicazione di informazioni sulle violazioni presentata secondo la prevista procedura.
c) “Whistleblower” o “Segnalante”: persona che segnala violazioni di cui è venuto a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo;
d) “Facilitatore”: persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
e) “Persona coinvolta”: persona menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella segnalazione;
f) “RPCT”: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Art. 1) Destinatario delle segnalazioni
Le informazioni sulle violazioni di cui i segnalanti sono venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo vanno trasmesse al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) esclusivamente attraverso il canale interno di cui all’art. 4.
Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso da quello previsto (ad esempio un Dirigente) tale soggetto deve trasmettere la segnalazione, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT del Comune di Lucca, adottando le misure necessarie a garantire la riservatezza e dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Art. 2) Soggetti segnalanti
Possono trasmettere le segnalazioni i seguenti soggetti:
a) dipendenti del Comune di Lucca, anche se in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni in posizione di comando, distacco (o situazioni analoghe);
b) lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, tirocinanti, volontari che svolgono o prestano attività presso il Comune di Lucca;
c) i dipendenti delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio, nonché i dipendenti di società ed enti di diritto privato sottoposto a controllo pubblico da parte dell’Ente, limitatamente a violazioni che coinvolgono il Comune di Lucca;
d) lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
e) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso il Comune di Lucca o di altri soggetti del settore pubblico, limitatamente a violazioni che coinvolgono il Comune di Lucca;
f) dipendenti in periodo di prova;
g) persone per le quali il rapporto giuridico con il Comune di Lucca non è ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi pre-contrattuali ovvero è già cessato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto giuridico;

Art. 3) Ambito della violazione
La violazione può riguardare:
il diritto nazionale: illeciti civili, amministrativi, penali, contabili;
il diritto dell’Unione Europea, in particolare:
• illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato 1 al D. Lgs 24/20232 e tutte le normative nazionali che ne danno attuazione, anche se non espressamente citate nel richiamato allegato;
• atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri;
• atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, comprese le norme in materia di concorrenza e di aiuti di stato e di imposta sulle società;
• atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione Europea nei settori richiamati.

La segnalazione può avere ad oggetto anche le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate e le attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti.

La segnalazione è effettuata a salvaguardia dell’integrità della Pubblica Amministrazione; il segnalante non dovrà utilizzare, quindi, l’istituto in argomento:
• per scopi meramente personali o per effettuare contestazioni e/o rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o l’Amministrazione;
• quando le notizie siano palesemente prive di fondamento e/o le informazioni siano già totalmente di dominio pubblico o acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cc.dd. voci di corridoio);
• in caso di irregolarità nella gestione od organizzazione dell’attività, eccetto se trattasi di “elementi concreti” (indici sintomatici) tali da far ritenere ragionevolmente al whistleblower che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto.

Sono inoltre escluse dall’ambito di applicazione del D. Lgs n. 24/2023 le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione Europea o nazionali.
Segnalazioni anonime o provenienti da soggetti estranei all’Ente, e non ricompresi tra quelli elencati all’art. 2) potranno essere prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e comunque non ai sensi della disciplina sul whistleblowing, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 10 lett. f).

Le segnalazioni anonime pervenute attraverso il canale interno di cui all’art. 4 possono essere trattate alla stregua di segnalazioni ordinarie, previa valutazione della loro circostanziazione e fondatezza preliminare. La presente procedura, in conformità alle Linee Guida ANAC, disciplina tale possibilità.

Le segnalazioni anonime verranno registrate mediante protocollazione riservata e la relativa documentazione conservata per massimo 5 anni dalla data di ricezione, ai fini dell’applicazione delle misure di protezione di cui all’art. 10 lett. f).
È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni negli enti e amministrazioni del settore pubblico e privato nonché da parte di ANAC.
In particolare è necessario risultino chiare:
• le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
• la descrizione del fatto;
• le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Art. 4) Canale interno di segnalazione
Il canale interno attivato dal Comune di Lucca per la ricezione della segnalazione di violazioni prevede l’utilizzo di una procedura informatica. Il canale interno attivato dal Comune di Lucca per la ricezione della segnalazione di violazioni prevede l’utilizzo di una procedura informatica dedicata, idonea a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione. L’uso di altri canali (quali posta elettronica ordinaria o PEC) è consentito solo in casi eccezionali e previa adozione di specifiche misure tecniche e organizzative di mitigazione del rischio, adeguatamente documentate.
L’accesso alla procedura informatica avviene tramite il link pubblicato nel portale del Comune di Lucca, alla pagina dedicata:

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La gestione del canale interno di segnalazione è affidata al RPCT del Comune di Lucca, che si avvale di un fornitore esterno di servizi informatici per l’implementazione della procedura informatica.
La procedura informatica di segnalazione interna garantisce, attraverso l’applicazione di strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità del segnalante, del facilitatore, delle persone coinvolte o comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione in tutte le fasi della procedura medesima. Tali informazioni saranno accessibili esclusivamente al RPCT ed alle persone specificamente incaricate per la gestione delle segnalazioni.
Il sistema informatico rilascia al segnalante una ricevuta contenente il Key code, la cui conservazione è necessaria al fine di accedere ed eventualmente modificare la segnalazione precedentemente effettuata presso il portale.
Il RPCT ed un soggetto da questi delegato sono gli unici soggetti abilitati, mediante specifiche credenziali di accesso al portale, alla lettura delle segnalazioni e, pertanto, sono responsabili della custodia di tali credenziali ed adottano ogni precauzione perché nessun altro possa acquisirle o accedere al portale per mezzo delle stesse.

Art. 4 bis) – Gestione associata del canale
Il Comune di Lucca, al fine di ottimizzare le risorse e specializzare la gestione delle segnalazioni, può condividere il canale interno e le relative attività investigative con altri enti pubblici di minori dimensioni, nel rispetto dei principi di riservatezza, di responsabilità e di separatezza delle segnalazioni. In tal caso, il RPCT rimane il gestore designato per il Comune e adotta le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire l’accesso esclusivo alle segnalazioni di propria competenza.

Art. 5) Procedura per la segnalazione
Il segnalante utilizza, per la propria segnalazione, il canale interno di cui all’articolo precedente. Risulta comunque indispensabile che la segnalazione presentata dal segnalante sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti, nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della violazione. La segnalazione ricevuta sarà protocollata in modalità riservata e custodita ai sensi di legge, in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza.
Al segnalante è trasmesso avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.

Art. 6) Supporto al RPCT nella gestione delle segnalazioni
Il RPCT è coadiuvato nella gestione delle segnalazioni dal gruppo di supporto composto dallo staff del RPCT.

Art. 7) Attività di accertamento delle segnalazioni
Il RPCT, all’atto del ricevimento della segnalazione, provvederà alla verifica preliminare dei presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dal D. Lgs. n. 24/2023 per poter accordare al segnalante le tutele previste. A tal fine può chiedere al segnalante elementi integrativi tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante acconsenta. Valutata l’ammissibilità della segnalazione, avvalendosi del gruppo di supporto, archivia la segnalazione ovvero avvia, con le opportune cautele, la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante, investendo le strutture competenti per il prosieguo delle attività.
Il RPCT, nel rispetto della massima riservatezza e dei principi di imparzialità, potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale di eventuali altri soggetti che possono riferire sugli episodi ivi rappresentati.
Il RPCT dà riscontro al segnalante sul seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento.
La segnalazione, qualora contenga l’identificazione del segnalante, dopo avere subito l’anonimizzazione e l’oscuramento in corrispondenza dei dati identificativi del segnalante e delle altre persone coinvolte quali, ad esempio, l’eventuale facilitatore, potrà essere trasmessa a fini istruttori, a cura del RPCT, ad altri soggetti interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da intraprendere.
Qualora, all’esito delle opportune verifiche, la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, il RPCT, in relazione alla natura della violazione, provvederà:
1. a comunicare l’esito dell’accertamento al Sindaco, nel caso la segnalazione riguardi un Dirigente, o al Dirigente Responsabile del Settore di appartenenza del dipendente autore della violazione accertata affinché adottino i provvedimenti di competenza, purché la competenza, per la gravità dei fatti, non spetti direttamente all’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD). In tal caso, il RPCT trasmetterà riservatamente la segnalazione all’UPD, nel rispetto di quanto riportato al successivo art. 8 “Tutela della riservatezza”;
2. a presentare segnalazione all’Autorità Giudiziaria competente, se sussistono i presupposti di legge, previa informazione al segnalante;
3. ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.
Il RPCT a conclusione degli accertamenti nei termini di cui sopra, informa dell’esito o dello stato degli stessi il segnalante.

Art. 8) Tutela della riservatezza
Ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs n. 24/2023 l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Allo stesso modo è tutelata l’identità delle persone coinvolte e menzionate nelle segnalazioni fino alla conclusione dei procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni stesse.
Per identità si intende non solo il nominativo della persona, ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identità della persona stessa.
Pertanto, l’intera procedura e gestione della segnalazione ricevuta attraverso il canale interno di cui all’art. 4 avviene in modalità riservata, in modo da garantire la massima sicurezza, riservatezza e anonimato.
Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, l’accesso ai dati sarà consentito esclusivamente al RPCT, al soggetto delegato ed al gruppo di supporto, tutti soggetti competenti appositamente formati e debitamente autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del Reg. (UE) 2016/679 e dell’art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196/2003 e ss. mm. ii.
Nel caso la segnalazione avvenga con modalità diverse di quanto previsto all’art. 4, o pervenga a persone diverse dal RPCT, le persone riceventi la segnalazione adotteranno tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza del segnalante, delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione e della eventuale documentazione allegata.
La conservazione dei dati avverrà a norma di legge e per il tempo necessario all’accertamento della fondatezza della segnalazione e, se del caso, all’adozione dei provvedimenti conseguenti e/o all’esaurirsi di eventuali azioni avviate a seguito della segnalazione. Successivamente, tali dati saranno distrutti. Qualora i dati fossero costituiti da documenti cartacei, si provvederà alla custodia e conservazione in apposito armadio chiuso a chiave situato presso l’ufficio del RPCT e accessibile solo alle persone appositamente autorizzate.
In ogni caso, la conservazione dei dati non potrà superare il termine dei cinque anni dalla data in cui viene comunicato al segnalante l’esito finale della procedura di segnalazione.
Per i soggetti privati che adottano il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, tale modello dovrà prevedere specifiche sanzioni disciplinari per la violazione dell’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo, a prescindere dal numero dei dipendenti.
Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del Codice di Procedura Penale.
Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l’identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
Nell’ambito del procedimento disciplinare attivato dall’Amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l’identità del segnalante non può essere rilevata ove la contestazione dell’addebito disciplinare si fondi su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti ad essa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rilevazione della sua identità. Nel caso in cui l’identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l’addebito disciplinare, l’Ente non potrà procedere con il procedimento disciplinare se il segnalante non acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità. In tale caso, il RPCT provvederà quindi ad acquisire tale consenso presso il segnalante.
Coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare.
La segnalazione è sottratta all’esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii e dall’accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e seguenti del D. Lgs. 33/2013.

Art. 9) Canale esterno di segnalazione
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna, che il segnalante può utilizzare nei seguenti casi, come previsto all’art. 6 del D. Lgs n. 24/2023:
a) il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dallo stesso Decreto;
b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell’articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
e) il contesto lavorativo del segnalante non è tenuto all’attivazione obbligatoria del canale interno, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 24/2023.
La stessa Autorità mette a disposizione sul proprio sito web le indicazioni e le modalità da seguire per utilizzare tale canale.

Art. 10) Divieto di ritorsione ed altre misure di protezione accordate a chi effettua segnalazioni, denunce all’Autorità giurisdizionale competente o divulgazioni pubbliche
Le persone che segnalano all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), divulgano pubblicamente o segnalano al RPCT violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo non possono subire alcuna ritorsione.
Nel presente paragrafo e in quelli immediatamente successivi, si intendono ricomprese nel termine “segnalante” tutte le persone di cui al precedente capoverso.
L’assenza di natura ritorsiva dei comportamenti, atti o omissioni previsti dall’art. 17 del D. Lgs n. 24/2023 nei confronti del segnalante deve essere provata da colui che li ha posti in essere; salvo prova contraria, si presume che gli stessi siano conseguenza della segnalazione.
Le condotte di natura ritorsiva sono esemplificate all’art. 17 comma 4 del richiamato Decreto Legislativo.
I divieti di ritorsione e le misure di protezione previste per il whistleblower si applicano anche a:
a) Persone dello stesso contesto lavorativo che assistono il segnalante nel processo di segnalazione (“facilitatori”), la cui identità deve essere mantenuta riservata;
b) Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
c) Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, che hanno con lui un rapporto abituale e corrente;
d) Enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora;
e) Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante;
f) Persone che hanno effettuato una segnalazione anonima, che sono state successivamente identificate, e che hanno subito ritorsioni.
Si precisa che l’inversione dell’onere della prova non opera nei casi in cui a lamentare una ritorsione sia uno dei soggetti di cui dalla lett. a) alla lett. e). Dunque, spetterà ai suddetti soggetti fornire la prova di aver subito una ritorsione.

Art. 11) Segnalazione di misure discriminatorie o ritorsive
L’adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata esclusivamente all’ANAC dall’interessato, secondo le modalità previste da ANAC e disponibili sul sito dell’Autorità.
L’ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza. In caso per errore la comunicazione di misure ritorsive pervenga ad un soggetto diverso da ANAC (ad esempio il RPCT) costui, garantendo la necessaria riservatezza, provvederà a trasmetterla tempestivamente ad ANAC, dandone contestuale comunicazione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.
Qualora vengano accertate dall’ANAC misure discriminatorie, il responsabile che le ha adottate potrà incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 21 del D. Lgs n. 24/2023.
L’adozione di misure discriminatorie o ritorsive è fonte di responsabilità disciplinare.
Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall’Amministrazione sono nulli.
Il Comune promuove, a tutela dei segnalanti, un’efficace attività di comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione delle violazioni, a tutela del pubblico interesse, nell’ambito dei percorsi di formazione sull’etica pubblica e del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti.

Art. 12) La responsabilità del segnalante
Le tutele del segnalante non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile di cui all’art. 16 co. 3 del D. Lgs n, 24/2023 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Art. 13) Clausola di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda al D. Lgs n. 24/2023, alle indicazioni fornite da ANAC in materia e alla normativa vigente.

 


Antiriciclaggio: segnalazione delle operazioni sospette

L’Amministrazione ha approvato con deliberazione G.C. n. 222 del 17.07.2018 le procedure interne in materia di antiriciclaggio.

Deliberazione G.C. n. 222 del 17.07.2018Allegato A – Procedure interne in materia di antiriciclaggio

Al verificarsi di una o più situazioni sospette, i “referenti”, fatti gli opportuni approfondimenti, hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente in forma scritta al “soggetto gestore”, anche via mail all’indirizzo di posta elettronica antiriciclaggio@comune.lucca.it, le operazioni sospette, fornendo tutte le informazioni e tutti i documenti utili a consentire un’adeguata istruttoria.

Le segnalazioni possono altresì essere inoltrate dai dipendenti, in qualità di “operatori”, al loro superiore gerarchico o direttamente al “soggetto gestore”. In quest’ultimo caso, il dipendente potrà utilizzare a sua scelta la casella di posta elettronica antiriciclaggio@comune.lucca.it oppure optare per una comunicazione anonima compilando il form di seguito disponibile. Il “soggetto gestore” è comunque tenuto a garantire, anche nel caso di utilizzo della casella di posta elettronica,  il rispetto della riservatezza dei soggetti coinvolti.

Incontro formativo con gli esperti della U.I.F. – Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia

Materiale incontro formativo 18.10.2018


Normativa

Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA)
Legge 6 novembre 2012, n. 190


Comunicazioni

Anno 2017

Trasmissione del PTPCT
Nota prot. n. 18775/2017Delibera ANAC n. 1-2017


Formazione

Corso di formazione tenuto nel novembre 2015 per Dirigenti e Posizioni Organizzative

Intervento dott. Franco Nicastro e dott. Michele Vitali – 26 novembre 2015

Slides Michele Vitali – MunicipalizzateSlides Michele Vitali – Indici di corruzioneSlides Michele Vitali – WhistleblowingSlides Franco Nicastro

Intervento dott.ssa Mariangela Zaccaria – 16 novembre 2015

I patti di integritàI piani anticorruzioneManuale porte aperte in comune

Di seguito le slide del corso di formazione effettuato da tutto il personale nel 2014/2015

Intervento del prof. Alberto Vannucci Università di PisaIntervento del dott. Giuliano Palagi