I periodi di congedo parentale sono utili ai fini delle ferie e della 13^ mensilità?
Risposta: I periodi di congedo parentale, ad eccezione dei primi trenta giorni, non sono utili né ai fini della quantificazione delle ferie né alla determinazione della misura della 13^ mensilità (art.34, c.5, D.Lgs.n.151/2001).
E’ possibile fruire delle ferie subito dopo un periodo di congedo parentale, senza aver ripreso servizio?
Risposta: Nessuna norma vieta la fruizione delle ferie dopo la fruizione del congedo parentale.
Una dipendente che fruisce di un periodo di congedo parentale può chiedere l’autorizzazione (ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001) a svolgere attività di componente di commissione di concorso presso altra amministrazione?
Risposta: L’autorizzazione a svolgere l’incarico non può essere concessa. Infatti, si rileva l’evidente contraddizione tra le finalità che il legislatore assegna al congedo parentale (e che giustificano l’assenza dal lavoro) ed il comportamento della dipendente che nello stesso periodo intende “lavorare”, sia pure ad altro titolo, con una diversa amministrazione.
La fruizione di un periodo di congedo parentale può essere interrotta, a richiesta della dipendente, in caso di sua malattia?
Risposta: Sulla base dell’art.22 del D.Lgs.n.151/2001, la dipendente può interrompere la fruizione in atto del congedo parentale in caso di malattia.
A tal fine la lavoratrice chiederà la trasformazione del titolo dell’assenza, da congedo parentale in assenza per malattia, presentando la necessaria documentazione. In materia troverà applicazione la generale disciplina delle assenze per malattia di cui all’art.21 del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’interruzione della fruizione del congedo parentale, traducendosi di fatto in una forma di frazionamento dello stesso, comporta, ai fini dell’ulteriore godimento, la necessità di una nuova richiesta da parte dell’interessata, nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti.
E’ possibile fruire del congedo parentale ad ore?
Risposta: Il periodo di congedo parentale, di cui all’art. 32 del d. lgs. N. 151 del 2001, non può essere fruito anche ad ore, per la assoluta mancanza di una regola legislativa o contrattuale che consenta tale utilizzazione.
E’ possibile cumulare nel primo anno di vita del bambino il congedo parentale e i permessi per malattia del figlio ? Come deve essere calcolato il relativo trattamento economico?
Risposta: Il congedo parentale di cui all’art. 32 del T.U. n.151/2001 deve essere nettamente distinto dal congedo per malattia del figlio di cui all’art. 47 dello stesso T.U.; si tratta di istituti profondamente diversi sia sotto il profilo dei presupposti legittimanti sia sotto quello della disciplina. Dalle citate norme di legge non risulta in alcun modo il divieto di cumulare i due istituti nel primo anno di vita del bambino, se per cumulo si intende la possibilità di fruire, non contemporaneamente, sia del congedo parentale sia del congedo per malattia del figlio.
Pertanto, le assenze possono essere cumulate.
Ne consegue che anche per quanto riguarda il relativo trattamento economico è possibile cumulare, nello stesso anno, sia i primi trenta giorni di congedo parentale retribuito al 100% (art. 17, comma 5, CCNL/14.7.2000) sia i trenta giorni di congedo per malattia bambino retribuiti al 100% (art. 17, comma 6 CCNL/14.7.2000); ciò che rileva è che sia esaurito il periodo di congedo di maternità – ex astensione obbligatoria – e che il bambino non abbia più di tre anni.
Con l’occasione ricordiamo che non è possibile per il padre e la madre fruire contemporaneamente dei congedi per malattia del figlio (l’art. 47, comma 1 del D. Lgs. 151/2001 prevede espressamente l’alternatività tra i genitori).
Una dipendente in congedo parentale è stata chiamata a rendere una testimonianza nell’interesse dell’ente ed ha interrotto, per un giorno, il congedo parentale. Per detta giornata le deve essere corrisposto il compenso per lavoro straordinario?
Risposta: La richiesta dell’autorità giudiziaria di testimonianza nell’interesse dell’ente determina (come causa di forza maggiore, estranea alla volontà del datore di lavoro) la interruzione della fruizione del periodo di congedo parentale; la giornata coincidente con la testimonianza ritorna ad essere una normale giornata lavorativa a tutti gli effetti e quindi è già compensata con la retribuzione ordinaria.
Infatti, non sembra che sussistano le condizioni per corrispondere il compenso per lavoro straordinario, trattandosi di prestazioni rese durante l’orario ordinario di normali giornate di lavoro e che non sono volte a fronteggiare situazioni eccezionali.
A nostro modo di vedere, il caso sembra analogo a quello del dipendente che viene richiamato in servizio durante le ferie ai sensi dell’art. 18, comma 11 del CCNL del 6.7.1995, ipotesi per la quale è pacifico che non si debba corrispondere un compenso aggiuntivo rispetto alla ordinaria retribuzione, salvo il solo eventuale rimborso delle spese.
Il padre ha diritto al congedo di paternità di cui all’art. 28 del D. Lgs. 151/2001 o ai riposi giornalieri di cui all’art. 40 dello stesso decreto legislativo anche quando la madre non svolge nessuna attività lavorativa?
Risposta:
Il padre lavoratore ha diritto al congedo di paternità, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre”. Relativamente ai riposi giornalieri, questi spettano a partire dal giorno successivo il compimento del terzo mese del bambino anche in caso di madre che non svolge alcuna attività lavorativa.