Permessi per portatori di handicap

Normativa di riferimento
Artt. 3 e 33 della legge 5/2/92 n° 104 (come modificata e integrata dalla legge 8/3/2000 n° 53)
Art. 19 – comma 6 del C.C.N.L. 6/7/95
Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. F.P. n° 14 del 15/11/2000
Circolare I.N.P.S. n° 133 del 17/7/2000
Decreto Legge 112/2008 convertito con Legge n. 133/2008
Circolare n. 8/2008 del Ministero della Funzione Pubblica

Ai dipendenti riconosciuti portatori di handicap in situazione di gravità dall’apposita Commissione Medico-legale costituita ai sensi dell’art. 4 della legge n° 104/92 presso la ASL di competenza, sono concessi 3 giorni mensili di permesso retribuito o, in alternativa, 2 ore di permesso giornaliero retribuito. Tale permesso è ridotto ad un’ora soltanto quando l’orario giornaliero di lavoro effettivo è inferiore a 6 ore.

L’autorizzazione a fruire di detto permesso è subordinata al riconoscimento dello stato di gravità dell’handicap da parte della competente ASL.

Qualora nel verbale di accertamento dell’handicap non sia previsto alcun accertamento di revisione, il dipendente potrà beneficiare dei permessi fino al termine del rapporto di lavoro, oppure fino a quando non presenti istanza di revoca.

Qualora invece sia previsto un accertamento di revisione, il dipendente sarà autorizzato a fruire dei permessi fino alla data prevista per la revisione.

Dopo tale data, nelle more del nuovo accertamento, il dipendente potrà continuare temporaneamente a fruire dei permessi purché presenti una “certificazione provvisoria” redatta da un medico in servizio presso la ASL di competenza, specialista nella patologia denunciata, attestante la persistenza della gravità dell’handicap.

Iter procedurale
Il dipendente deve presentare istanza alla U.O. B.2 “Servizi del personale”, con l’indicazione del tipo di permesso (mensile o giornaliero) scelto, unitamente a copia del verbale rilasciato dall’apposita commissione presso la ASL di competenza.

Qualora nel verbale sia previsto l’accertamento di revisione dell’ handicap, il dipendente, dopo essersi sottoposto a visita alla scadenza stabilita, avrà cura di trasmettere alla U.O. B.2 “Servizi del personale” l’esito del nuovo accertamento.

Si precisa che il dipendente non potrà prescindere, salvo i casi di comprovato impedimento, da un’attività di pianificazione con il proprio dirigente delle assenze relative a tali permessi. A tale proposito il dipendente è tenuto, all’inizio di ciascun mese, ad informare il proprio dirigente circa le modalità di fruizione dei permessi in questione.

Modalità di fruizione dei permessi
(novità introdotta dal decreto 112/2008 convertito in legge 133/2008)
Il dipendente portatore di handicap, in fase di programmazione mensile, deve indicare quale modalità intende scegliere per la fruizione dei permessi:
a) due ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del mese;
b) tre giorni di permesso a prescindere dall’orario della giornata;
c) 18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze, cioè con articolazione anche diversa rispetto a quella delle due ore giornaliere.
Tale programmazione può variare da mese a mese nel corso dell’anno ma non può variare nel corso dello stesso mese.

Trattamento Economico
Intera retribuzione.
 
 
Modalità operative programma workflow
Si ricorda ai dipendenti che fruiscono dei permessi orari giornalieri previsti dalla legge 104 che, non solo per la necessaria programmazione mensile prevista dalla normativa ma anche per una corretta contabilizzazione degli stessi, è necessario che in fase di richiesta del permesso tramite la procedura workflow inseriscano il giustificativo specifico a seconda se si tratti di permesso ad ore (HOH) o di permesso a giorni (HOG) e che, in caso di richiesta di giustificativo ad ore per tutto il giorno, modifichino come spiegato nel manuale e nelle FAQ che trovate nella pagina “Servizi del personale” il profilo orario della giornata interessata.